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TITOLO VIII
DISCIPLINA DELLE NORME STATUTARIE


ART. 99
REVISIONE DELLO STATUTO

1. L'iniziativa della revisione dello Statuto Comunale appartiene a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta, ai Consiglieri circoscrizionali ed ai cittadini, che la esercitano con una proposta recante almeno millecinquecento sottoscrizioni autenticate.
2. Prima di essere poste all'esame della competente commissione consiliare, le proposte di revisione dello Statuto sono affisse nell'albo pretorio per non meno di venti giorni e sono trasmesse a ciascun Consiglio circoscrizionale per l'espressione del parere obbligatorio.
3. Il regolamento consiliare determina le modalità per la informazione dei cittadini sulle proposte di revisione e sul relativo procedimento di esame.
4. Prima di procedere all'approvazione della proposta di revisione, il Consiglio Comunale può deliberare di sottoporre le proposte di revisione dello Statuto a referendum consultivo, ed altresì promuovere adeguate forme di consultazione di associazioni, organizzazioni ed Enti.
5. La proposta di revisione o abrogazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata fino a che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.
6. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere adottate in due sedute a distanza di giorni 15 l'una dall'altra e devono riportare,in entrambe, la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
7. Il presente testo non suscettibile di modificazione se non trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore e, successivamente, dalla sua ultima modificazione.
8. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
9. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma contestuale, l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

ART. 100
PUBBLICITA' DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla Legge Regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.

ART. 101
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto, ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed affisso all'Albo Pretorio del Comune di Biancavilla per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, all'Ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti, istituito presso l'Assessorato Regionale degli Enti Locali,che a sua volta ne trasmetterà una copia al Ministero dell'Interno.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana o successivo alla avvenuta affissione all'Albo Pretorio se posteriore.
4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

ART. 102
ATTUAZIONE DELLO STATUTO

1. E' istituita la Commissione Speciale permanente per l'attuazione dello Statuto, avente il compito di coordinare la stesura dei regolamenti in esso richiamati, sovrintendere alla concreta predisposizione delle misure organizzative e dei provvedimenti per l'attuazione degli istituti richiamati.
2. Essa composta dal Sindaco o suo delegato che la presiede; da tutti i Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti; dal Segretario Generale; funge da segretario un impiegato designato dal Segretario Generale.
3. Nella stesura dei regolamenti di cui al comma precedente partecipano alla commissione con voto consultivo i Capi dei Settori ai quali il regolamento si riferisce.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto il Sindaco convoca il Consiglio Comunale per verificarne l'attuazione e la sua adeguatezza alle esigenze del Comune.
5. La Commissione di cui al comma precedente cura l'analisi e l'elaborazione delle proposte che a tale proposito si rendano necessarie.
6. Ogni anno il Presidente della Commissione Permanente presenta al Consiglio, convocato in apposita seduta, specifica relazione sullo stato di attuazione dello stesso e formula le proposte del caso.