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TITOLO VII
I SERVIZI PUBBLICI


ART. 90
SVILUPPO SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO

1. Lo sviluppo sociale, culturale ed economico, nonché la valorizzazione delle risorse territoriali,ambientali ed umane sono perseguiti attraverso la promozione e programmazione delle attività dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune di Biancavilla ed attraverso la gestione diretta ed indiretta dei servizi.
2. Per tali fini il Comune promuove intese ed accordi, emana direttive e fornisce indicazioni di cui i soggetti pubblici o privati, che esercitano attività o svolgono funzioni sul territorio, devono tenere conto; provvede a coordinare, non interferendo con il corretto esercizio delle loro funzioni, l'erogazione di servizi resi da soggetti pubblici e privati, per armonizzarli con le esigenze della comunità.
3. In particolare il Comune cura lo sviluppo economico, nel rispetto della programmazione nazionale, regionale e comunale, adottando piani di intervento volti principalmente a favorire l'occupazione ed a salvaguardare l'ambiente.
4. I servizi pubblici comunali sono offerti a tutti i soggetti che vivono nel territorio comunale, a prescindere dalla loro cittadinanza o residenza. I servizi scolastici e sanitari sono offerti a chiunque viva sul territorio,a prescindere dal titolo della loro presenza.

ART. 91
I SERVIZI LOCALI

1. Il Comune adotta modalità di gestione dei servizi pubblici improntate a criteri di autonomia imprenditoriale e pareggio di bilancio,fatti salvi ben individuati e motivati costi sociali, valorizzazione di professionalità e competenza nella scelta di Amministratori e tecnici.
2. I servizi pubblici vengono di norma gestiti:
a) in economia;
b) a mezzo di istituzioni, aziende speciali, società per azioni, consorzi, concessione a terzi.
3. I regolamenti delle istituzioni, gli Statuti delle aziende speciali e dei consorzi assicurano la pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi e la trasparenza complessiva della gestione; individuano le forme attraverso cui si esplicano la partecipazione ed il controllo degli utenti sulla gestione del servizio.
4. I regolamenti delle istituzioni, gli Statuti delle aziende speciali e dei consorzi e delle società per azioni stabiliscono le modalità di vigilanza e di controllo sulla loro attività da parte del Comune.
5. Il piano triennale di servizi pubblici gestiti dal Comune, con note di aggiornamento annuale, indica l'oggetto, le caratteristiche della gestione e le risultanze economiche, le dimensioni e la struttura interna, i piani economici e di investimento relativi all'esercizio successivo; contempla, altresì, con le indicazioni di cui sopra, i servizi locali gestiti con forme associative o di cooperazione con altri Comuni o diversi Enti Locali.
6. La trasformazione della forma di gestione di un determinato servizio deliberata dal Consiglio Comunale previa individuazione, con analisi economico-gestionale, delle modalità che garantiscono la gestione ottimale del servizio stesso; il personale allo stesso adibito deve, ove ci non risulti impossibile per motivi funzionali o economici, essere assegnato a nuovo soggetto gestore.
7. La costituzione di istituzioni o aziende speciali nonché la dismissione di servizi pubblici sono deliberate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
8. Una speciale Commissione Consiliare di vigilanza provvede, nei modi indicati dal regolamento del Consiglio Comunale, al controllo su istituzioni, aziende, consorzi, società, enti, concessionari, nonché sulle associazioni e fondazioni cui partecipa il Comune, circa il rispetto delle direttive e degli indirizzi adottati dall'Ente. La Commissione può disporre audizioni e convocare gli Amministratori designati dal Comune.
9. La Commissione, altresì, propone al Consiglio Comunale una relazione annuale sulla propria attività, evidenziando lo stato dei risultati economici della gestione dei servizi pubblici, locali, le soluzioni gestionali più idonee per trasformazioni, assunzione di nuovi servizi, concessioni a terzi,dismissioni.

ART. 92
ISTITUZIONE

1. L'istituzione costituisce organismo di gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.
2. La deliberazione istitutiva indica il capitale di dotazione, i beni patrimoniali, i mezzi ed il personale; alla deliberazione allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione.
3. L'istituzione ha un consiglio di amministrazione ed un Presidente, aventi compiti amministrativi di indirizzo, ed un direttore, avente la responsabilità della gestione amministrativa.
4. Il regolamento determina la composizione del consiglio, le modalità di elezione dello stesso e del Presidente e quelle della nomina del direttore, la natura giuridica del rapporto di lavoro di quest'ultimo e le modalità di accordo dell?attività dello stesso con quella della struttura comunale di riferimento.
5. Il regolamento determina, altresì, i criteri di redazione del bilancio dell'istituzione, nonché il compenso dei membri del consiglio di amministrazione.

ART. 93
AZIENDA SPECIALE

1. L'azienda speciale costituisce ente strumentale per la gestione dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale, sia con assunzione diretta del servizio stesso, sia a mezzo di partecipazioni azionarie la cui misura garantisca la prevalenza del capitale pubblico locale.
2. Lo Statuto dell'azienda, approvato dal Consiglio Comunale, indica gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione degli organi elettivi del Comune, tra i quali vi comunque il bilancio annuale; a questo allegata una relazione nella quale gli organi dell'azienda danno atto del rispetto degli indirizzi e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio Comunale, delle cause del loro eventuale mancato raggiungimento, degli interventi correttivi previsti, dell'acquisizione e alienazione di partecipazione azionarie in società a prevalente capitale pubblico locale.
3. Gli eventuali costi sociali per i quali prevista la possibile copertura di spesa annuale da parte del Comune si riferiscono esclusivamente ad agevolazioni praticate nei confronti dell'utenza e deliberate specificatamente dal Consiglio Comunale.
4. Gli Amministratori dell'azienda restano in carica per la durata del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni fino al loro rinnovo.

ART. 94
SOCIETA' PER AZIONI

1. La società per azioni a prevalente capitale pubblico caratterizzata dalla maggioranza assoluta nella partecipazione azionaria del Comune o di altri Enti Locali territoriali o comunque dalla influenza dominante del Comune o di altri Enti Locali. Sono ammesse altre forme di società per azioni secondo quanto previsto dalle leggi in vigore.
2. Nell'atto costitutivo e nello Statuto vengono identificate le forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive dell'Ente Locale, cui la società vincolata nella sua azione. Lo Statuto deve prevedere, altresì, la revocabilità in ogni tempo, e senza alcun indennizzo, degli Amministratori dallo stesso nominati; deve inoltre prevedere che l'oggetto sociale possa essere modificato solo con l'approvazione del Consiglio Comunale.
3. Il diritto di accesso agli atti della società regolato dallo specifico regolamento comunale.

ART. 95
SOCIETA' COLLEGATE E CONTROLLATE

1. Le società per azioni, le aziende speciali, i consorzi possono partecipare all'istituzione di società di capitali o assumervi partecipazioni.
2. Qualora tali società svolgano servizi pubblici locali, i relativi Statuti debbono contenere disposizioni volte a consentire il controllo e la vigilanza da parte dell'Amministrazione Comunale, cos come previsto per le società per azioni a prevalente capitale pubblico.
3. L'istituzione o la partecipazione a società di capitali da parte di aziende o consorzi dovrà essere specificatamente approvata dal Consiglio Comunale.
4. La nomina dei rappresentanti dei soggetti di cui al primo comma in società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici deve essere comunicata al Consiglio Comunale.

ART. 96
CONCESSIONE

1. Il Consiglio Comunale può affidare la gestione dei servizi in concessione a terzi quando vi siano ragioni tecniche,economiche e di opportunità sociale approfonditamente motivate con analisi dello stato della gestione e concrete verifiche.
2. Il concessionario viene individuato attraverso una gara pubblica, alla quale viene garantita la massima pubblicità.
3. Le concessioni debbono avere una durata commisurata alle spese di investimento richieste al concessionario, da valutarsi attraverso un quadro economico-finanziario certificato.
4. Il capitolato accessivo alla concessione disciplina modalità, procedure, controlli, potere di emanare direttive e loro vincolatività da parte dell'Amministrazione Comunale, facoltà di recesso e di riscatto.

ART. 97
SOCIETA' DI INTERVENTO

1. Il Consiglio Comunale può costituire società di intervento allo scopo di favorire la nascita e lo sviluppo di attività produttive, commerciali, turistiche e direzionali.
2. Tali società sono costituite nelle forme previste dal codice civile per le società di capitali; possono essere o meno a prevalente capitale comunale e possono prevedere la partecipazione di altri soggetti pubblici; sono finalizzate a consentire l'avvio di attività e la cessione delle stesse a soggetti che garantiscono il perseguimento delle finalità proprie della società.
3. Il provvedimento di istituzione dovrà determinare l'ambito territoriale di intervento, anche sovracomunale, adeguato al perseguimento delle finalità delle società; il sistema di finanziamento, anche col ricorso al credito; l'oggetto societario; le modalità di cessione delle attività e di recupero del capitale investito; l'eventuale partecipazione agli utili.

ART. 98
NOMINA, REVOCA E MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI

1. La nomina degli Amministratori delle aziende e istituzioni comunali attribuita al Sindaco. I relativi atti sono soggettial controllo di cui all'art. 15 della Legge Regionale 03 Dicembre 1991, n. 44.
2. Non possono essere nominati il coniuge del Sindaco nonché i suoi parenti ed affini entro il secondo grado.
3. La nomina del Direttore delle aziende e delle istituzioni disposta dalla Giunta previo concorso pubblico, ovvero, qualora si tratti di qualifiche apicali o di alta specializzazione, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato.
4. La revoca del Direttore, dei dirigenti e di tutti coloro che siano stati nominati come sopra può essere disposta, con deliberazione del Consiglio e previa contestazione degli addebiti assicurando il diritto di controdeduzione, su proposta della Giunta unitamente al parere del Segretario Comunale,per gravi e ripetute violazioni o inadempienze ai doveri di ufficio.
5. I Consigli di Amministrazione delle istituzioni o delle aziende cessano dalla carica a seguito di approvazione a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri o proposta dalla Giunta. In questo caso il Sindaco tenuto a reintegrare gli organi decaduti provvedendo a nominare i sostituti entro il termine di 30 giorni dalla adozione della delibera che approva la mozione di sfiducia.