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TITOLO VI
FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE


CAPO I
CONTROLLO DI GESTIONE E AUTONOMIA FINANZIARIA


ART. 82
CONTROLLO DI GESTIONE

1. La programmazione dell'attività del Comune correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.
2. L'attività del Comune deve conformarsi ad una programmazione pluriennale, attraverso l'adozione di una relazione previsionale e programmatica i cui contenuti sono definiti ed adeguati con cadenza annuale. Nella relazione, che deve contenere i piani ed i programmi di settore, sono fissati gli obiettivi che il Comune intende conseguire sulla base delle risorse disponibili.
3. Costituiscono allegati obbligatori della Relazione:
a) il piano triennale degli investimenti e delle opere pubbliche, che comprende la elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano;
b) il piano comunale del traffico;
c) il programma di esercizio dell'autonoma capacità impositiva;
d) il piano triennale di gestione dei servizi pubblici;
e) la dotazione organica complessiva del personale;
f) il piano di utilizzazione dei finanziamenti e contributi regionali.
4. Nel rispetto di principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura di programmi, progetti, servizi ed obiettivi.

ART. 83
REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Il Comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente Statuto e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

ART. 84
AUTONOMIA FINANZIARIA

. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento.
2. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
3. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli gruppi, o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.
4. Le risorse necessarie alla realizzazione delle opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie,una tantum o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati ed organismi di partecipazione.
5. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati.
6. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuali nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.


CAPO II
CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO



ART. 85
CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE

. Il controllo economico interno svolto dal collegio dei revisori dei conti.
2. I regolamenti che danno esecuzione al presente Statuto indicano le tecniche e i modelli da seguire per l'espletamento del controllo economico della gestione.

ART. 86
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

. Il Consiglio Comunale elegge con voto limitato ad un componente un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri.
2. Esso svolge le funzioni attribuite dalle Legge e dallo Statuto.
3. Esercita il controllo di gestione, esaminando,in particolare il raggiungimento di obiettivi e di standard.
4. Il Collegio dei revisori, nell'esercizio delle sue funzioni, può acquisire documenti ed atti del Comune.
5. Pu inoltre chiedere informazioni e chiarimenti ai dipendenti del Comune ed ai rappresentanti di esso in aziende, istituzioni, società od altri organismi.
. Il Sindaco può invitare anche su loro richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti alle riunioni del Consiglio e della Giunta. In tal caso, se richiesto da chi ha la presidenza della riunione, fornisce spiegazioni sulla propria attività.
7. I professionisti nominati Revisori dei Conti non possono fare parte contemporaneamente di pi di due Collegi.

ART. 87
MOTIVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI

. Il Consiglio Comunale,nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, deve tenere in considerazione specifica anche le relazioni, i rilievi e le proposte dei revisori dei conti, e conseguentemente,motivare le proprie decisioni.

ART. 88
DEMANIO E PATRIMONIO

. Il demanio ed il patrimonio comunale sono disciplinati in conformità alla legge.
2. L'acquisizione, la gestione e l'alienazione dei beni costituenti il patrimonio comunale avviene secondo le modalità e nelle forme previste dalla regolamentazione sull'amministrazione del patrimonio.
3. In ogni caso detti beni devono risultare da inventari tenuti ai sensi di legge.


CAPO III
APPALTI E CONTRATTI



ART. 89
REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

. Quando il Comune, al fine di raggiungere i suoi fini istituzionali, si avvarrà di appalti per lavori, forniture di beni e servizi, vendite, acquisti a titolo oneroso, permute, locazioni, enfiteusi, etc.,procederà, per il perfezionamento formale, mediante la stipula di appositi contratti.
2. A tal uopo, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del competente organo collegiale, che deve indicare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione, nonché le ragioni che ne sono a base in caso di deroga al pubblico incanto.
3. I contratti, infine, saranno stipulati dal Sindaco o Assessore Delegato, in rappresentanza del Comune mentre al rogito provvederà il Segretario Generale.
4. Nell'espletamento di tutta l'attività contrattuale, il Comune, al fine di assicurare i principi della trasparenza, efficienza ed economicità di gestione, si atterrà alle procedure previste dalla normativa regionale in vigore o quella nazionale, in materia di applicazione di misure di prevenzione nella lotta contro la delinquenza mafiosa, che saranno previste e debitamente disciplinate dall'apposito regolamento comunale.