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TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE


CAPO I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE


ART. 56
PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune riconosce e promuove il pluralismo associativo quale fondamentale espressione e fattore di libertà,di solidarietà, di progresso civile ed economico.
2. Nell'ambito delle competenze e dei principi statutari, valorizza in particolare la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle libere associazioni costituite senza scopo di lucro e con finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche naturali, di promozioni ambientali e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale,artistico. Le suddette associazioni debbono essere inserite in un apposito albo approvato dal Consiglio Comunale.
3. Il Comune valorizza la realtà associativa di ispirazione ideale, culturale, etnica e religiosa, che concorrono alla vita democratica e che perseguono finalità riconosciute di interesse locale.
4. A tal fine favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo.
5. I rapporti tra le Associazioni ed il Comune sono disciplinati da apposito Regolamento.

ART. 57
CONSULTAZIONI

1. Il Comune consulta sugli atti più significativi della vita amministrativa e anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche, sociali, culturali ed esperti della tutela dell'ambiente anche in forma pubblica, se gli argomenti trattati sono di interesse generale.

ART. 58
GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.
2. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto e/o diffuso delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'Amministrazione vorrà loro sottoporre.
4. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati da apposito regolamento.

ART. 59
LA CONFERENZA DEI SERVIZI LOCALI

1. La Giunta Comunale con il coinvolgimento del Consiglio Comunale indice annualmente una conferenza dei servizi locali di intesa con le associazioni degli utenti di carattere economico, artigianale, di categoria, turistico, commerciale, professionale aventi struttura organizzativa nel territorio comunale, e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute.
2. La conferenza dei servizi, avviata a cura del Sindaco che anche la conclude, fa il bilancio sull'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.
3. L'Amministrazione in tale sede provvede alla verifica circa il funzionamento dei servizi dal punto di vista della loro rispondenza alle aspettative dei cittadini.
4. I risultati di tali verifiche devono essere forniti, oltre che ai cittadini in generale, anche ai lavoratori e alle loro organizzazioni per garantire l'esercizio del diritto alla contrattazione.
5. Il "Difensore Civico" ha l'obbligo nell'occasione di svolgere una propria relazione evidenziando eventuali abusi, carenze, disfunzione dei servizi.
6. Le associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni ad effettuare valutazioni e proposte.
7. Le risultanze della conferenza sono esaminate dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta per eventuali decisioni di merito.

ART. 60
LA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI

1. Qualora il Comune, ai fini della gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, costituisca "l'istituzione" quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale, può coinvolgere nella gestione di tale istituzione anche associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli della istituzione comunale e le organizzazioni degli utenti.
2. La gestione può altresì avvenire con la partecipazione nel Consiglio di Amministrazione di alcuni membri designati dalle associazioni e dagli utenti, aventi i requisiti riscontrati dal Comune stesso sulla base del regolamento.
3. In caso di costituzione di apposita istituzione, per i servizi sociali, la nomina e la revoca degli Amministratori e cioè Consiglio di Amministrazione, Presidente e Direttore, spettano al Consiglio Comunale.

ART. 61
COMMISSIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'

1. Il Comune assume la parità dei diritti uomo-donna come fondamento della propria azione.
2. Il Comune istituisce una commissione delle pari opportunità della quale fanno parte di diritto le elette nel Consiglio Comunale.
3. Le modalità di costituzione, di funzionamento e di compiti di tale Commissione sono disciplinati dal regolamento.
4. Alla Commissione vanno trasmessi i provvedimenti ed i documenti dell'Amministrazione, in modo da favorire gli scopi istituzionali della stessa, agevolandone con strumenti idonei il funzionamento.


CAPO II
PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA



ART. 62
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il Comune nel procedimento amministrativo relativo alla adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi di cittadini, singoli o associati, prevede la partecipazione degli interessati attraverso la visione degli atti del procedimento e la presentazione di memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare.
2. In ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive in modo diretto ed indiretto, con esclusione dei procedimenti tributari e di quelli diretti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, si applicano le norme contenute nella legge regionale vigente, relative alla comunicazione dell'avvio del procedimento al cittadino interessato, all'intervento del procedimento da parte del cittadino stesso, al diritto di prendere visione degli atti e quelle contenute nel presente Statuto nel titolo riguardante la materia de qua.

ART. 63
LE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE

1. Al fine di dirimere le controversie riguardanti la tutela dei diritti dei cittadini e derivanti da abusi,disfunzioni, ritardi e inadempienze dell'azione amministrativa, il Difensore Civico di sua iniziativa, su proposta delle associazioni o su istanza dei cittadini, promuove l'attivazione di procedure di conciliazione dinanzi agli Organi competenti.

ART. 64
L'AZIONE POPOLARE

1. I cittadini, singoli e organizzati, possono far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni e i ricorsi che spettano al Comune di Biancavilla.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.
3. A tal fine il Comune tenuto a dare pubblicità a tutte le azioni giudiziarie intraprese dal Comune stesso, anche sulla base delle decisioni giurisprudenziali.
4. L'azione popolare conferisce a ciascuno elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta Municipale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.
5. La Giunta Municipale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge.
6. A tal fine in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare.
7. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne d avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione.
8. Nel caso che non ritenga sussistere elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.


CAPO III
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI



ART. 65
FORME DI CONSULTAZIONE

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme pi idonee, le loro opinioni o proposte sia con la distribuzione agli interessati di questionari, nei quali viene chiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte.
3. Le forme associative possono chiedere informazioni al Sindaco e alla Giunta sui provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al Sindaco che risponde nelle stesse forme previste per le interrogazioni.
4. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono interessi specifici.
5. Il Comune promuove l'acquisizione di pareri della cittadinanza in generale o delle organizzazioni, dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni della cooperazione, e di qualsiasi altra formazione economica o sociale,anche su specifica loro richiesta, in materie di esclusiva competenza locale.
6. La consultazione deve comunque aver luogo sui progetti del piano regolatore generale, dei piani commerciali, del piano del traffico e loro varianti.

ART.66
IL FORUM DEI CITTADINI

1. Il Comune di Biancavilla promuove, quali organismi di consultazione, Forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
2. I Forum dei cittadini hanno carattere periodico con frequenza non inferiore a due volte l'anno o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.
3. Ad esso partecipano i cittadini interessati e i rappresentanti dell'amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno.
4. I Forum possono essere convocati anche sulla base di una richiesta di un congruo numero di cittadini nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione.
5. I regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei Forum assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.
6. La consultazione è rivolta a conoscere l'orientamento dei cittadini nei confronti degli indirizzi politico-amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio pubblico.
7. La consultazione si svolge nei tempi, nei luoghi e con le modalità che saranno fissate dalla Giunta Comunale, secondo le norme previste nel regolamento degli istituti di partecipazione.
8. L'organo che deve emanare l'atto, cui correlata la consultazione, ha il dovere di considerare l'orientamento espresso con la stessa ai fini della sua motivazione.

ART.67
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Per la migliore tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli interessi collettivi i cittadini, singoli o associati,possono presentare agli organi comunali istanze, petizioni e proposte vertenti su aspetti che riguardano l'azione amministrativa del Comune.
2. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento.
3. Alla raccolta, registrazione e smistamento delle istanze, petizioni e proposte provvede il servizio comunale di cui all'art. 102 del presente Statuto.
4. Ai fini della presente normativa si devono intendere per:
a) istanza: domanda rivolta al Comune diretta ad iniziare un procedimento;
b) petizione: manifestazione di opinione, invito,voto o mozione;
c) proposta: prospettazione di soluzioni, di interpretazioni, di indirizzi nell'attività politico-amministrativa.
5. Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al Sindaco e contengono, in modo chiaro ed intelligibile la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta e la sottoscrizione dei presentatori, il recapito degli stessi.
6. Il servizio comunale rilascia senza spese al consegnatario copia dell'istanza, petizione o proposta previa apposizione del timbro di arrivo.
7. L'Amministrazione ha trenta giorni di tempo per esaminare l'atto e far conoscere il proprio intendimento in merito, o i motivi di un eventuale ritardo di esame.

ART.68
PROPOSTA DI INIZIATIVA POPOLARE

1. L'iniziativa popolare nei confronti dell'Amministrazione può essere esercitata da 250 elettori del Comune, con firma autenticata nei modi di legge.
2. Il suddetto quorum di elettori può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredata del parere e dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
3. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni successivi alla istruttoria della proposta.
4. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere ad accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui stata promossa l'iniziativa popolare.
5. La possibilità di presentare proposte di atti amministrativi da parte degli elettori non ammessa per le stesse materie per cui esclusa l'ammissibilità del referendum consultivo, previo parere da parte della Commissione Consiliare per gli istituti di partecipazione popolare.
6. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso e motivato dell'organo competente, di cui è garantita la comunicazione al primo firmatario.


CAPO IV
IL REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE



ART. 69
RUOLO DEL REFERENDUM

1. Il referendum consultivo l'istituto con il quale tutti gli elettori del Comune di Biancavilla sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento,escluse le materie elencate negli articoli seguenti del presente Statuto, relativi all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2. L'istituto dei referendum viene adottato quale strumento consultivo formale dell'intero corpo elettorale, su questioni interessanti la generalità della collettività cittadina, aventi notevole rilievo e alto contenuto di conseguenze operative.

ART. 70
INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, d corso alle procedure previste dal regolamento.
2. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno 1.300 elettori iscritti nelle liste del Comune. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco.
3. La deliberazione consiliare o la istanza di 1300 degli elettori del Comune che richiede il referendum consultivo deve indicare il quesito in maniera chiara, semplice ed univoca.

ART. 71
TIPO DI REFERENDUM

1. Il referendum,deliberato dal Consiglio Comunale o richiesto da 1.300 elettori, può essere svolto:
a) prima di procedere all'approvazione di provvedimenti comunali, con carattere di consultazione preventiva;
b) dopo l'approvazione di atti deliberativi da parte degli organi comunali, con carattere di consultazione successiva.
2. In entrambi i casi gli organi comunali nell'adottare i provvedimenti conseguenti devono adeguatamente motivare le decisioni assunte a seguito dei referendum.
3. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo. 4. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dai 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART.72
MATERIE AMMISSIBILI A REFERENDUM

1. L'oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza locale; le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:
a) regolamenti vincolat
b) tributi comunali;
c) tariffe dei servizi pubblici;
d) le decisioni assunte dal Consiglio Comunale nei sei mesi precedenti all'indizione della consultazione;
e) i regolamenti interni e relative modificazioni o integrazioni;
f) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
g) designazione e nomine di rappresentanti.

ART.73
RICHIESTA DI REFERENDUM

1. La richiesta contiene il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intelligibili e si conclude con la sottoscrizione dei richiedenti, con l'indicazione del loro nominativo e del loro indirizzo.
2. Le firme dei richiedenti, da apporre su modelli appositamente predisposti, devono essere autenticate nei modi di legge.

ART.74
AMMISSIONE DELLA RICHIESTA

1. La ammissione della richiesta referendaria sia riguardo all'ambito della materia cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intelligibilità, sia riguardo al numero, la qualificazione e la riconoscibilità dei sottoscrittori sottoposta al parere di una commissione dei garanti composta dal Segretario Generale, dall'Avvocato del Comune, dal Difensore Civico e da tre membri iscritti all'albo degli Avvocati da almeno 10 anni.
2. La predetta commissione costituita entro trenta giorni dalla data del provvedimento del Sindaco di indizione del referendum.
3. I tre membri iscritti all'albo degli Avvocati sono nominati dal Consiglio Comunale con voto limitato, previa designazione da parte del Sindaco sentiti i capigruppo consiliari.
4. Il Consiglio nomina anche tre garanti supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. La commissione dei garanti per il referendum presieduta dal Segretario Generale. Le funzioni di Segretario sono esercitate da un dipendente comunale designato dal Segretario Generale. Le determinazioni definitive sulla ammissibilità della richiesta referendaria dovranno essere adottate dal C.C. con la maggioranza di Consiglieri assegnati al Comune.
5. Qualora la richiesta fosse ad iniziativa popolare in facoltà del comitato promotore di procedere alla richiesta del parere della Commissione dei garanti, di un preventivo giudizio del C.C. di ammissibilità del quesito,relativamente all'ambito locale della materia ed alla sua formulazione.
6. A tal uopo necessario che la richiesta sia sottoscritta da almeno 1/10 del numero di elettori necessari per la definitiva ammissione del referendum.
7. Il comitato promotore soggetto legittimato ad esercitare i poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum.

ART.75
MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto libero e segreto, al quale partecipano gli iscritti alle liste elettorali del Comune.
2. I referendum sono convocati dal Sindaco,devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.
3. L'esito del referendum proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione pi idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
4. Il referendum valido se alla votazione ha partecipato almeno la metà + 1 degli elettori aventi diritto ed il quesito approvato se raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

ART.76
PERIODO DI SVOLGIMENTO

1. I referendum consultivi vengono effettuati insieme, una volta l'anno in periodo primaverile o autunnale purché non in coincidenza con altre operazioni di voto.
2. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale non può essere indetto il referendum.

ART.77
OPERATIVITA' DEL REFERENDUM

1. Entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il Sindaco sottopone al Consiglio e alla Giunta, a seconda delle competenze, i risultati del referendum.
2. Entro 30 giorni dall'approvazione del quesito sottoposto a referendum la Giunta tenuta ad approvare o a proporre al Consiglio i provvedimenti consequenziali, a seconda delle competenze.
3. Sia nel caso che il referendum abbia esito positivo sia nel caso che il referendum abbia dato esito negativo, l'organo comunale adotta i provvedimenti che ritiene opportuni in considerazione anche della rilevanza della partecipazione alla consultazione e dello scarto realizzatosi nei contrapposti risultati complessivi.

ART.78
INDIRIZZI REGOLAMENTARI

1. Il procedimento relativo alla consultazione referendaria viene regolato, in apposita sezione, dal regolamento degli istituti di partecipazione, secondo i principi contenuti nei precedenti articoli e con i seguenti criteri.
2. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva dalle ore 7.00 alle ore 22.00 ininterrottamente.
3. Lo spoglio delle schede deve iniziare e terminare nella giornata successiva alla consultazione.
4. La normativa regolamentare deve disciplinare le modalità operative di svolgimento dei referendum al fine di ridurre le spese organizzative, ottimizzare l'allestimento dei seggi, semplificare le operazioni elettorali, accorpare i luoghi di riunione.


CAPO V
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE



ART. 79
PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli Enti ed Aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di Imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli Enti ed Aziende dipendenti.
2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione, del presente Statuto e dei Regolamenti Comunali.

ART. 80
DIRITTO DI ACCESSO E DI UDIENZA

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento, ed hanno altresì diritto di partecipare all'attività del Comune attraverso l'esercizio del diritto d'udienza.
2. L'esercizio del diritto di udienza può essere esercitato davanti al Sindaco, agli Assessori o ai funzionari dagli stessi delegati.
3. L'udienza deve essere richiesta per iscritto e deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta, di essa dovrà essere redatto apposito verbale. Il verbale dovrà essere inserito nel fascicolo concernente l'oggetto della richiesta e richiamato con il suo contenuto essenziale cos come le eventuali memorie consegnate, in tutte le fasi del procedimento e nel provvedimento finale.
4. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

ART. 81
SEGRETO D'UFFICIO

1. Il Segretario ed i pubblici impiegati dell'Amministrazione e i componenti del Consiglio Comunale devono mantenere il segreto d'ufficio. Non possono trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative in corso o concluse, ovvero notizie di cui sono venuti a conoscenza a causa delle loro funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme di cui al capo V L. 7/8/90 n. 241, nonché delle norme della L.R. n. 10/91, dell'art. 7 della L. 8/6/90 n. 142, nonché dal presente Statuto.