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TITOLO IV
FORME DI COLLABORAZIONE


CAPO I
ACCORDI CON ALTRI ENTI



ART. 47
CONVENZIONI

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri Enti Pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma,costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse.
2. Il Comune promuoverà l'istituzione di un organismo di coordinamento dell'attività sovracomunale da definire con apposito regolamento concordato con i Comuni limitrofi per la risoluzione dei problemi complessivi di interesse comune con particolare riferimento alle problematiche socio-economiche,urbanistiche, turistiche. Il Sindaco informerà tempestivamente il C.C. delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il C.C. riterrà opportuno.
3. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata,le forme di consultazione degli Enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
4. Il Comune collabora con lo Stato, la Comunità Economica Europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri Enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materia interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

ART. 48
CONSORZI

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o pi servizi, può costituire con altri Comuni e con la Provincia un consorzio.
2. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli Enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.
3. Il Comune rappresentato nell'assemblea del consorzio dal Sindaco, o da un suo delegato.

ART. 49
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia e della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o pi dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici l'adesione del Sindaco all'accordo di programma deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni, pena la decadenza.
3. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
4. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
5. L'accordo, consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, approvato con atto formale dal Sindaco ed pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma, nei casi di cui al comma 1^, e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composto dai rappresentanti legali, o delegati dai medesimi, degli enti locali interessati e dal Prefetto della Provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni pubbliche o enti pubblici nazionali.
7. Gli accordi raggiunti vanno comunicati al Consiglio Comunale.


CAPO II
IL DIFENSORE CIVICO



ART. 50
IL DIFENSORE CIVICO

1. Con delibera del Consiglio Comunale istituito a tutela del cittadino l'ufficio del Difensore Civico, al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Il Difensore Civico interviene, anche su propria iniziativa, nei confronti di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell?attività dei pubblici uffici che si presentino nei confronti del cittadino durante il procedimento amministrativo e nell'emanazione di atti.
3. Pu rivolgersi all'ufficio il cittadino, che abbia un diretto interesse al procedimento, nonché enti e/o associazione per la tutela di interessi generali e/o diffusi.
4. Il Difensore Civico opera nei confronti dell'Amministrazione Comunale, delle Aziende ed Istituzioni dipendenti, dei concessionari dei servizi, delle società che gestiscono servizi pubblici nel territorio comunale.
5. Il Difensore Civico può intervenire anche nei confronti di Enti Locali od altri soggetti sulla base di un'apposita convenzione.
6. Il Difensore Civico può convocare i responsabili dei procedimenti e dei servizi per chiedere documenti, notizie, chiarimenti. Acquisite tutte le informazioni utili, il Difensore Civico intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro un certo periodo di tempo in conformità al Regolamento sul procedimento amministrativo.
7. Qualora venga adottato un provvedimento il cui contenuto sia stato oggetto di contestazione durante il procedimento da parte del Difensore Civico, l'organo competente ad emanarlo ha l?obbligo di motivare le ragioni per le quali ritiene di doversi discostare dai suddetti rilievi.
8. Inoltre il Difensore Civico può chiedere su richiesta degli interessati il riesame dei provvedimenti adottati dai responsabili dei procedimenti quando ravvisi vizi di legittimità.

ART. 51
NOMINA

1. Il Difensore Civico eletto dal Consiglio Comunale, nell'ambito di un elenco formato a seguito di avviso pubblico emanato dal Sindaco.
2. La elezione avviene a scrutinio segreto con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati nelle prime due votazioni ed a maggioranza assoluta nelle successive votazioni. Tali votazioni devono svolgersi in distinte sedute.
3. Il Consiglio Comunale convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni.
ART. 52
REQUISITI

1. Il Difensore Civico scelto fra i cittadini residenti che, per preparazione ed esperienza, diano garanzia di indipendenza ed obiettività, e che siano in possesso di laurea in giurisprudenza o equipollenti; possono essere eletti, altresì, i cittadini residenti, laureati o diplomati che abbiano maturato almeno dieci anni di esperienze amministrative.
2. Non sono eleggibili alla carica:
a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
b) i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali;
c) i membri degli organi che esercitano il controllo sugli atti del Comune;
d) gli Amministratori di Ente o Azienda dipendente del Comune;
e) i candidati inseriti nelle liste dell'ultima competizione elettorale comunale.

ART. 53
DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

1. Il Difensore Civico dura in carica per un periodo di quattro anni, esercitando le funzioni fino all'insediamento del successore. Il Difensore Civico non può essere rieletto.
2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza pronunciata dal Consiglio Comunale. Entro trenta giorni il Consiglio Comunale procede, con la stessa maggioranza richiesta per l'elezione, alla sostituzione, scegliendo preferibilmente uno dei candidati iscritti nell'elenco formulato per l'elezione. Il Difensore Civico subentrante cessa allo scadere del quadriennio del sostituto ma può essere rieletto.
3. Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio Comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

ART. 54
SEDE, DOTAZIONE ORGANICA E INDENNITA'

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso la Casa Comunale.
2. All'assegnazione del personale provvede la Giunta Comunale, di intesa con il Difensore Civico, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.
3. Al Difensore Civico compete indennità di carica corrispondente a quella percepita dal vice Sindaco.

ART. 55
RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

1. Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:
a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
b) relazioni dettagliate alla Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
c) relazione annuale, entro il 31 Marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale, dell?attività svolta nel precedente anno solare formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.