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TITOLO III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI


CAPO I
IL SEGRETARIO GENERALE ED I FUNZIONARI



ART. 29
FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive del Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle mansioni dei responsabili dei servizi, coordinandone l'attività, per realizzare l?unitarietà dell?attività amministrativa e per il perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.
2. E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporre alla approvazione del Consiglio e della Giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del Settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi dipendenti inquadrati in una qualifica non inferiore all'8x livello tenuti ad esprimere i pareri e le attribuzioni prescritti dalla legge. Pu chiedere il perfezionamento delle proposte e l'approfondimento di pareri, precisandone i motivi. Completa l'istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità della proposta e alla rispondenza con le norme statutarie.
3. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio, dalla Giunta e dal Sindaco disponendo l'esecuzione.
4. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante le riunioni. Assicura, a mezzo di funzionari da lui designati, la redazione dei verbali delle adunanze.
5. Esercita, oltre a quelle previste nei precedenti commi, le altre funzioni stabilite dalla legge e dal regolamento e in particolare le seguenti:
a) roga i contratti nell'interesse del Comune;
b) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte dei servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
c) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei Cittadini agli atti e alle informazioni e dispone il rilascio delle copie, secondo le norme del regolamento;
d) adotta gli atti e i provvedimenti a rilevanza esterna, connessi all'esercizio delle sue funzioni, elencati nel citato regolamento.
6. Il Segretario Generale per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale. Risolve i conflitti di competenza tra i responsabili dei servizi e degli uffici ed di sua esclusiva competenza nell'ambito delle vigenti leggi il potere-dovere di procedere, informando i sindacati, a spostamenti di unità impiegatizie che si rendessero necessarie per una migliore funzionalità dei servizi.
7. Oltre a svolgere le attribuzioni di sovrintendenza, direzione, coordinamento di legalità e garanzia, nonché quelle specificatamente attribuitegli dalla legge, il Segretario Comunale ha competenza gestionale per quegli atti che non comportano attività deliberative e che non sono espressamente attribuite dallo Statuto agli organi elettivi nonché per quegli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

ART. 30
IL VICE-SEGRETARIO GENERALE

1. Le funzioni vicarie del Segretario generale, nei casi di vacanza, assenza o impedimento sono regolate dalla legge e dal Regolamento.


CAPO II
L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI



ART. 31
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, l'organizzazione degli uffici e dei servizi informata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo i principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento organico del personale fissa la dotazione organica complessiva.
2. I regolamenti di cui al primo comma disciplinano anche l'attribuzione, ai funzionari responsabili di unità organizzative o amministrative, comunque denominate, di responsabilità gestionali per il conseguimento degli obiettivi fissati dagli Organi dell'Ente e stabiliscono le modalità dell?attività di coordinamento tra il Segretario Generale e i funzionari responsabili degli uffici e servizi.
3. Spetta ai funzionari direttivi responsabili la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa attribuita ai funzionari direttivi responsabili.
4. I funzionari direttivi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
5. Il regolamento organico del personale deve, in ogni caso, disciplinare:
a) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
b) il ruolo organico del personale;
c) lo stato giuridico e il trattamento economico del personale in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro;
d) le modalità di coordinamento tra Segretario Comunale ed il personale anche attraverso periodiche conferenze di servizio.
6. Il Regolamento deve tenere conto che le esigenze del cittadino utente costituiscono punto di riferimento principale per la strutturazione degli uffici e dei servizi, nella ricerca della trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, nel contenimento degli oneri per i destinatari di prestazioni e servizi.

ART. 32
GRUPPO DI COORDINAMENTO

1. E' istituito il "Gruppo di coordinamento" composto:
a) dal Segretario Comunale che lo presiede;
b) dai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Il gruppo di coordinamento ha il compito di definire:
a) l'iter dei procedimenti coinvolgenti pi uffici o servizi;
b) nei casi dubbi definire le competenze relative ai nuovi servizi o adempimenti.

ART. 33
COMMISSIONE DI DISCIPLINA

1. La commissione di disciplina composta dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede, dal Segretario Generale e da un dipendente designato mediante elezione diretta all'inizio di ogni anno da tutto il personale del Comune di Biancavilla. L'organizzazione ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da regolamento.

ART. 34
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. L?unità organizzativa, prevista dall'art. 4 della legge n. 10 del 30/04/1991, è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del procedimento finale, viene identificato nel settore burocratico per tutti i tipi di procedimento stabiliti, da un apposito regolamento, di competenza del settore stesso.
2. Il Comune provvede a dare idonee forme di pubblicità alle disposizioni adottate ai sensi del comma 1^.
3. Il responsabile del procedimento sarà identificato con i criteri stabiliti nel regolamento di cui al 1^ comma.
4. Il predetto funzionario provvede ad assegnare a s o ad altro dipendente addetto al settore stesso, nel rispetto della competenza per materia dei vari servizi, in cui si articola il settore, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
5. Il provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione di responsabilità scritto e motivato.
6. Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione di cui al comma precedente, oppure qualora essa sia stata revocata, considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto al settore-unità organizzativa determinato a norma del comma 3^.
7. In caso di assenza o impedimento la direzione del settore-unità organizzativa e, quindi, la figura di responsabile del procedimento viene assunta, nell'ambito del settore, dall'impiegato di pi alta qualifica e, a parità di qualifica, dal pi anziano nel ruolo.
8. Il settore organizzativo competente ed il nominativo del responsabile sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. Nel caso di richiesta, l'eventuale diniego del rilascio della comunicazione deve essere motivato entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta stessa. In attesa di diniego la richiesta da considerarsi accolta e la comunicazione deve essere effettuata entro i successivi tre giorni.
9. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti a tal fine necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può richiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinarie esibizioni documentali;
c) propone l'indizione al Segretario Comunale delle conferenze di servizio;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

ART. 35
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistono le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'Amministrazione tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1^ resta salva la facoltà dell'amministrazione comunale, di adottare anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.

ART. 36
COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. L'Amministrazione Comunale provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'organo competente per il provvedimento conclusivo;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) il settore, il servizio e la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio dove prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2^ mediante idonee forme di pubblicità, di volta in volta stabilite.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni descritte può essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse la comunicazione prevista.

ART. 37
INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

ART. 38
ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate, dai soggetti di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione Comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e sono stipulati per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione Comunale recede unilateralmente dall'accordo, provvedendo a liquidare un indennizzo in relazione ai pregiudizi eventualmente verificatesi a danno del privato.

ART. 39
PARERI DEL SEGRETARIO E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile della ragioneria, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono riportati ed inseriti nella deliberazione.
2. I pareri sono obbligatori ma non vincolanti; sono preventivi in quanto devono essere richiesti ed espressi a completamento della fase istruttoria e precedentemente al momento decisionale.
3. I soggetti di cui al comma 1^ rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Il Segretario Comunale responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1^, unitamente ai funzionari ed impiegati preposti al settore ed al servizio di competenza.

ART. 40
MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

1. Fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi fornito di motivazione.
2. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione Comunale, in relazione alle risultanze della istruttoria.
3. Qualora le ragioni della decisione siano espresse mediante rinvio ad altro atto dell'Amministrazione Comunale, quest'ultimo è indicato e reso disponibile.
4. In ogni provvedimento da notificare sono indicati il termine e l'autorità cui possibile ricorrere.

ART. 41
CONFERENZA DEI SERVIZI

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di pi interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Segretario Comunale indice una conferenza dei servizi.
2. La conferenza può essere indetta dal Sindaco quando l'Amministrazione Comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le Amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro 20 giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

ART. 42
CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati al rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti nell'apposito regolamento.
2. L'effettiva osservanza di detti criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1^.
3. Viene istituito un albo di soggetti cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.

ART. 43
MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PRESENTAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI

1. Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini ai sensi della Legge 4/1/1968 n.15, e le successive modificazioni ed integrazioni.
2. Qualora l'interessato dichiari che i fatti, stati e qualità sono attestati in documenti gi in possesso della Amministrazione Comunale o di altra pubblica amministrazione il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione Comunale tenuta a certificare.

ART. 44
TERMINI DEL PROCEDIMENTO

1. Tutti procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad una istanza o che debbono essere iniziati d'ufficio sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Il termine per l'adozione dell'atto finale, salva diversa statuizione di legge o dell'emanando regolamento comunale di 30 giorni, decorrenti dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento ad istanza di parte.
3. La decorrenza dei termini interrotta qualora sia necessaria l'acquisizione di documenti da parte dell'amministrazione.

ART. 45
PUBBLICAZIONE

1. Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'albo pretorio, salvo specifiche disposizioni di legge.

ART. 46
FORME PARTICOLARI DI PUBBLICAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale provvede con forme idonee alla pubblicazione delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione. Ai fini di una migliore pubblicità e divulgazione degli atti pi importanti del Comune istituito il Bollettino ufficiale a cadenza bimestrale.
2. Sono altresì pubblicate tutte le iniziative dirette a precisare e a rendere effettivo il diritto di accesso.