TITOLO II
GLI ORGANI DEL COMUNE
CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 11
RUOLO E COMPETENZE
1. Il Consiglio l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Ad esso spetta di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
2. Le modalità di elezione dei Consiglieri, la loro durata in carica e posizione giuridica, le competenze, sono disciplinate dalla legge e dal presente Statuto. L'attività e le modalità di esercizio delle funzioni sono,altresì, regolamentati con apposito regolamento interno approvato a maggioranza assoluta.
3. Le funzioni e le potestà del Consiglio di cui al precedente primo comma si esercitano mediante l'adozione degli atti fondamentali attribuiti alla sua competenza dalla legge ed in particolare dall'art. 32 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 recepito con modificazioni dalla Legge Regionale 11/12/1991 n. 48.
4. Gli atti fondamentali di competenza del Consiglio non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo i casi espressamente previsti e disciplinati da apposite norme di legge.
5. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso espressamente attribuiti sia da altre disposizioni della L.R. 48/91 sopracitata, sia da altre leggi emanate successivamente all'entrata in vigore della stessa.
ART. 12
FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO
1. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:
a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento del Consiglio e degli istituti di partecipazione popolare, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i Regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale, e dell'organizzazione amministrativa dell'Ente, la disciplina generale dei tributi e delle tariffe;
c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e programmi che costituiscono i piani d'investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa.
2. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, per le attività:
a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
b) delle istituzioni, delle gestioni convenzionate e coordinate e dei Consorzi, che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti,interventi, effettuati per conto del Comune od ai quali lo stesso partecipa con altri soggetti. A tal fine, ogni sei mesi il Sindaco presenta una relazione scritta al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del programma, sulla situazione economico-finanziaria e sull'attività svolta nonchè su fatti particolarmente rilevanti. Il Consiglio Comunale, entro 10 giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
3. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno Commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente all'Amministrazione Comunale. I poteri, la composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinati dal Regolamento. In ogni caso il Sindaco tenuto a rispondere agli atti ispettivi formulati dai Consiglieri Comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la Segreteria del Comune.
ART. 13
CONSIGLIERI COMUNALI
1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Essi partecipano all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti interni.
3. I Consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. I Consiglieri sono sospesi, rimossi ovvero dichiarati decaduti nei casi e nei modi espressamente previsti e disciplinati dalle leggi dello Stato e della Regione Siciliana.
5. Ogni Consigliere Comunale, con la procedura stabilita dal Regolamento, ha diritto di:
- esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio;
- presentare all'esame del Consiglio mozioni, interpellanze ed interrogazioni;
- richiedere la convocazione del Consiglio con le modalità stabilite dalla legge,indicando le questioni, di competenza del Consiglio da iscrivere all'ordine del giorno.
6. Ogni Consigliere comunale, allo scopo di conciliare il pieno esercizio del diritto dei Consiglieri con la funzionalità degli uffici e dei servizi, ha diritto di ottenere, conformemente alle leggi ed ai regolamenti vigenti:
- dagli uffici del Comune, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
- dal Segretario comunale, copie di atti e documenti, utili per l'espletamento del suo mandato.
Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificamente previsti dalla legge.
7. Le dimissioni dalla carica sono presentate dai Consiglieri nei modi di legge.
ART. 14
NORME GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
1. Le norme generali di funzionamento, decadenza e scioglimento del Consiglio Comunale sono stabilite dalle leggi, dal presente Statuto e dal regolamento specifico che dovrà ispirarsi ai principi di partecipazione democratica,trasparenza, efficienza e pubblicità.
2. Il Consiglio Comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un Presidente,per la cui elezione richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il Consiglio Comunale elegge altresì un Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento il Presidente sostituito dal Vice Presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal Consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali. Le funzioni e le attribuzioni del Presidente e le modalità di esercizio sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
3. Nel rispetto dei suddetti principi il Consiglio Comunale istituisce in materie di sua competenza e nel suo seno Commissioni consiliari ordinarie e/o speciali composte con criterio proporzionale. Un'apposito Regolamento dovrà stabilire l'organizzazione, le funzioni, i poteri e gli ambiti temporali e per materia di ciascuna commissione, adeguate forme di pubblicità dei lavori nonchè la possibilità di consultazione dei rappresentanti degli interessi diffusi.
4. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Queste ultime possono essere anche urgenti.
5. La convocazione, l'ordine del giorno e la presidenza delle sedute del Consiglio sono disciplinate dalla legge ed, in conformità alla stessa, dal regolamento. Le leggi ed il Regolamento determinano altresì i casi di incompatibilità ed impedimento per assenza o vacanza e le modalità di surroga in ordine alle sopracitate funzioni.
6. La richiesta di convocazione del Consiglio spetta anche al Sindaco o ad un quinto dei Consiglieri in carica. Il Presidente tenuto a fissare la data di riunione del Consiglio appena possibile e comunque entro venti giorni dalla data della richiesta inserendo con puntualità e precisione all'ordine del giorno le questioni richieste dando la precedenza, compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge o dallo Statuto, alle proposte del Sindaco. A tal fine i richiedenti dovranno allegare all'istanza il testo della proposta di deliberazione da discutere che verrà trasmesso contestualmente ai servizi competenti per l'espressione dei rispettivi pareri di competenza cos come previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
7. Le proposte di deliberazione consiliare e le mozioni iscritte all'ordine del giorno, con i relativi atti ed i pareri previsti per legge, sono depositate presso l'ufficio del Segretario Comunale nei termini e con le modalità previste dalla legge e dal Regolamento. Tra la data del deposito ed il giorno fissato per la seduta del Consiglio devono intercorrere tre giorni e non meno di 24 ore nei casi di convocazione d'urgenza.
8. Per la validità delle deliberazioni necessario che al momento del voto sia presente in aula la maggioranza dei Consiglieri in carica, salvo diverse ed esplicite disposizioni di legge o del presente Statuto. In caso di mancanza del numero legale si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 della Legge Regionale 6 Marzo 1986 n. 9.
9. Ogni proposta, deliberazione o mozione approvata solo se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti,fatti salvi i casi in cui la legge richiede una maggioranza speciale. L'esame degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno disciplinato dal Regolamento con l'osservanza del principio del giusto procedimento in ordine alla necessaria preventiva acquisizione dei pareri tecnici, contabili e di legittimità previsti dalla legge.
10. Qualora nelle elezioni a cariche o nelle nomine di competenza del Consiglio debba essere garantita la rappresentanza della minoranza e non sia gi prevista dalla legge una forma particolare di votazione e di ballottaggio, risulteranno eletti coloro che, entro la quota spettante alla minoranza stessa e nell'ambito delle designazioni espresse dai rispettivi Capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti.
11. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche ad eccezione delle sedute nelle quali si discute e si delibera su persone, con necessità di apprezzamento delle qualità morali e valutazione dei meriti e dei demeriti e sulle capacità delle stesse. Le sedute possono essere segrete anche nei casi in cui lo stesso Collegio, con provvedimento motivato, determini la segretezza della seduta ovvero nei casi di ordine pubblico o nella trattazione di argomenti che possono risultare pregiudizievoli agli interessi della pubblica Amministrazione, se trattati pubblicamente.
12. Le votazioni sono palesi; sono prese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche. Esse sono espresse con le formalità previste dal Regolamento e proclamate dal Presidente che,nel caso di votazione a scrutinio segreto ovvero nelle sedute segrete deve sempre e necessariamente avvalersi dell'ausilio di numero tre scrutatori designati dallo stesso Collegio tra i componenti presenti al momento della votazione.
13. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario Comunale, con il compito di curare la redazione del verbale, che sottoscrive unitamente al Presidente. La legge ed il regolamento determinano le modalità partecipative del Segretario e di sostituzione nei casi di incompatibilità o impedimento.
ART. 15
GRUPPI CONSILIARI
1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo Consiliare.
2. Ciascun Gruppo comunica al Segretario Comunale il nome del Capogruppo. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere, per ciascun Gruppo, che ha riportato nelle elezioni il maggior numero di voti.
3. La conferenza dei capogruppo l'organo consultivo del Presidente delle adunanze consiliari e concorre con lo stesso al fine di assicurare il buon andamento e svolgimento dei lavori del Consiglio e la programmazione delle sedute consiliari.
4. Il Regolamento definisce altre eventuali competenze della conferenza dei Capogruppo.
5. Il Comune assicura ai Consiglieri ed ai Gruppi consiliari le attrezzature ed i servizi necessari allo svolgimento delle loro funzioni.
6. Con riferimento a quanto previsto dal comma 3^dell'art. 14 le Commissioni saranno formati da Consiglieri designati dai rispettivi Gruppi consiliari in modo da rispecchiare, ove possibile, la proporzione dei Gruppi stessi.
7. Ciascun Consigliere può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di Commissioni, di cui non sia membro e sostituisce con diritto di voto i Consiglieri del proprio Gruppo assenti giusta delega scritta del rispettivo capogruppo.
8. I componenti della Giunta possono partecipare alle sedute delle Commissioni per la trattazione di specifici argomenti di cui hanno competenza.
9. Le Commissioni, possono disporre la audizione di dirigenti del Comune, delle istituzioni o delle Aziende speciali, nonchè di esperti e di rappresentanti di associazioni, di Enti o di organizzazione del volontariato.
10. Le Commissioni nella prima seduta eleggono il proprio Presidente ed il Vice-Presidente.
11. I Consiglieri Comunali possono partecipare a convegni di studio e seminari nei limiti di spesa fissati in Bilancio.
CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE
ART. 16
FUNZIONI
1. La Giunta l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali del quale svolge una funzione propositiva e di impulso.
ART. 17
NOMINA DELLA GIUNTA
1. E' nominata dal Sindaco entro i termini e secondo la procedura stabilita dalla legge sulla base di un documento programmatico contenente le linee politico-amministrative. La composizione della Giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al Consiglio Comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
2. Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di Consigliere Comunale o di Sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di Assessore,entro 10 giorni dalla nomina. Gli Assessori ed i Consiglieri Comunali non possono essere nominati dal Sindaco o eletti dal Consiglio Comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune. La carica di componente della Giunta incompatibile con quella di Consigliere Comunale. Il Consigliere che sia stato nominato Assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare;se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di Assessore. Sono incompatibili le cariche di Sindaco e di Assessore Comunale con quella di componente della Giunta Regionale. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del Sindaco.
3. La legge determina le altre ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità.
ART. 18
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
1. In presenza del Segretario Comunale che redige il processo verbale, gli Assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i Consiglieri Comunali. Gli Assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza dichiarata dal Sindaco.
2. La Giunta convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori e dai funzionari.
3. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
4. Per la validità delle adunanze, richiesta la partecipazione della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
ART. 19
ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA
1. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
a) propone al Consiglio i Regolamenti;
b) Annullato dal CO.RE.CO Sezione Centrale Palermo con decisione n. 5159/4650 del 6/12/1993. OMISSIS.
c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione della disciplina generale delle tariffe;
f) nomina Commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
g) adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita Commissione,quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
h) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone;
i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
l) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
m) esprime pareri richiesti in merito alla posizione del Segretario Comunale;
n) fissa la data di convocazione dei comizi per i Referendum consultivi e costituisce l'Ufficio Comunale per le elezioni, cui rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
o) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
p) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio.
3. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzative:
a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
b) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale.
ART. 20
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
1. La Giunta composta dal Sindaco e da n. 6 Assessori.
2. Il Sindaco nomina, tra gli Assessori, il Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il Vice Sindaco, fa le veci del Sindaco in successione il componente più anziano di età.
3. L'Assessore svolge i compiti del Sindaco nelle materie ad esso delegate; le competenze degli Assessori sono attribuite con atto del Sindaco ai sensi dell'art. 68, comma 1, O.EE.LL..
4. Agli Assessori si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli Amministratori locali previste dalla legge e, in conformità alla stessa, dal Regolamento.
ART. 21
DURATA, REVOCA E SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI
1. La durata della Giunta fissata in quattro anni. La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera Giunta.
2. Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o pi componenti della Giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al Consiglio Comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il Consiglio Comunale può esprimere valutazioni rilevanti ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 26. Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi Assessori. Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della Giunta.
3. Gli atti di cui all'art. precedente ed ai precedenti due commi del presente articolo sono adottati con provvedimento del Sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Consiglio Comunale, alla Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo ed all'Assessorato Regionale degli Enti Locali.
4. Nelle more delle applicazioni della L.R. 26 Agosto 1992 n. 7 sulla elezione diretta dei Sindaci e la conseguente nomina della Giunta ai sensi dell'art. 12 della citata legge, continuano ad applicarsi le norme preesistenti all'entrata in vigore della stessa.
ART. 22
MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA (NORME TRANSITORIE)
1. Avverso il Sindaco e la Giunta dallo stesso nominata, secondo quanto disposto dall'art. 12 della L.R. 26 Agosto 1992, n. 7, non può essere presentata mozione di sfiducia.
2. Nelle more della applicabilità delle norme introdotte con la L.R. n. 7/92 sopracitata, la Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative e di una nuova Giunta.
4. La mozione viene messa all'ordine del giorno del Consiglio che deve essere convocato dal Sindaco non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta automaticamente la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.
6. La revoca e la sfiducia costruttiva vanno applicate anche nei confronti degli Amministratori, eletti dal Consiglio Comunale nelle aziende speciali e nelle istituzioni dipendenti, nelle forme stabilite per i componenti della Giunta.
CAPO III
IL SINDACO
ART. 23
FUNZIONI, DISTINTIVO E GIURAMENTO
1. Il Sindaco il Capo dell'Amministrazione e l'Ufficiale del Governo in sede locale.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune, sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso e a coordinare l'attività degli organi comunali; dirige l'attività della Giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurandone la rispondenza alla legge, allo Statuto ed agli atti di indirizzo del Consiglio.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto e sovrintende all'espletamento delle funzioni Statali e Regionali attribuite o delegate al Comune.
4. Distintivo del Sindaco la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla della spalla destra.
5. Prima di assumere le funzioni di Ufficiale di Governo il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto.
6. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'Ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
7. Spettano al Sindaco, tutti gli atti di amministrazione non espressamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune o al Segretario Comunale.
ART. 24
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Sindaco:
a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune e ne rappresenta la volontà collegiale;
c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
f) ha facoltà di delega;
g) promuove iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
i) convoca i comizi per i Referendum consultivi;
l) adotta ordinanze ordinarie nonchè contingibili ed urgenti;
m) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonchè le autorizzazioni e le concessioni edilizie, quando il Regolamento non provveda diversamente;
n) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
o) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta;
p) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
q) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal Regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario Comunale;
r) può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'Amministrazione, entro i limiti e con le modalità previste dalla legge;
s) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, sentito il parere del Segretario Comunale;
t) fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissioni;
v) coordina, nell'ambito della disciplina generale prevista dalla legge, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonchè gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
ART. 25
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
1. Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per Azioni appartenente all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
e) collabora con i Revisori dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle funzioni nei confronti delle istituzioni;
f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obbiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
ART. 26
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
1. Il Sindaco:
a) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
b) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o pi Assessori;
c) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori, al Segretario Comunale;
d) propone argomenti da trattare e ordini del giorno da sottoporre al Consiglio e ne richiede la convocazione al Presidente;
e) partecipa direttamente o a mezzo un Assessore dallo stesso delegato, alle riunioni del Consiglio.
2. Il Sindaco e i membri della Giunta possono intervenire alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto. Le modalità di partecipazione e di intervento sono disciplinate dal Regolamento.
3. Le deleghe di cui alla lett.
b) sono conferite per settori organici di materie individuati sulla base della struttura operativa del Comune.
ART. 27
CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO PER DECADENZA, DIMISSIONI O MORTE
1. Qualora nel corso del mandato, il Sindaco venga a cessare dalla carica per decadenza, dimissioni o morte, si procede alle nuove elezioni dell'organo. Competente alla dichiarazione di decadenza la Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo. Nelle ipotesi di dimissioni dalla carica, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà al Consiglio Comunale, alla Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo ed all'Assessorato Regionale degli Enti Locali, compete al Segretario Comunale.
2. Le competenze del Sindaco e della Giunta sono esercitate dal Commissario nominato ai sensi dell'art.55 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 16/1963 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La nuova elezione del Sindaco avrà luogo entro novanta giorni. La durata in carica del nuovo eletto rapportata al periodo di carica residuo del Consiglio.
4. Ove alla data di cessazione dalla carica di Sindaco intercorra meno di un anno da quella prevista per il rinnovo del Consiglio, la nuova elezione del Sindaco abbinata all'elezione del Consiglio.
5. Nel caso in cui il Consiglio venga a cessare per la perdita contestuale di almeno metà dei suoi componenti o per altra causa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la nuova elezione del Consiglio avrà luogo entro novanta giorni. La durata in carica del Consiglio rapportata al periodo di carica residuo della carica del Sindaco.
6. Ove manchi meno di un anno per la cessazione dalla carica di Sindaco, la nuova elezione del Consiglio abbinata all'elezione del Sindaco.
7. I poteri del Consiglio vengono assunti da una terna di Commissari nominata secondo le modalità previste dall'art. 55 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 16/1963 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 28
RIMOZIONE DEL SINDACO
1. Ove il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, valuti l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, può promuovere, una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del Sindaco.
2. La consultazione avviene secondo le modalità previste dalla Legge e non valida se non vi ha preso parte almeno la metà pi uno degli elettori.
3. L'accoglimento della proposta determina la decadenza del Sindaco, che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale per gli Enti Locali, entro quindici giorni dalla comunicazione.
4. Il non accoglimento della proposta determina la decadenza del Consiglio che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale per gli Enti Locali, entro quindici giorni dalla comunicazione.