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TITOLO 1
PRINCIPI COSTITUTIVI, FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI DEL COMUNE DI BIANCAVILLA

ART. 1
PRINCIPI COSTITUTIVI

1. Il Comune di Biancavilla l'organizzazione autonoma che, in attuazione dei principi e delle norme della Costituzione Repubblicana e dello Statuto Regionale e in aderenza alle disposizioni del presente Statuto e dei suoi regolamenti, rappresenta, cura e coordina gli interessi della comunità biancavillese e ne promuove lo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico.
2. Il Comune, nel rispetto delle antiche origini e dell'antica cultura Albanese, favorisce la integrazione della Città nella dimensione provinciale, regionale, nazionale e comunitaria, uniformandosi alla carta Europea delle autonomie locali.

ART. 2
PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Biancavilla pone al centro della propria azione il riconoscimento e la tutela della persona umana, il rispetto e la difesa dei valori della democrazia, della libertà, della solidarietà e della non-violenza.
2. Il Comune opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione ed emarginazione, ed esercita le proprie competenze in modo da assicurare, sia a ciascun membro della comunità, che agli immigrati, il pieno esercizio dei propri diritti e pari opportunità formative, culturali e sociali.
3. Il Comune, nell'ambito del rispetto e tutela dei valori sociali e della persona umana, assume come principio ispiratore della propria azione i valori di cui al primo comma ed indirizza prioritariamente l'esercizio delle proprie attribuzioni al fine di contrastare la presenza, nel tessuto politico, economico e sociale, di ogni forma di criminalità comune ed organizzata, in particolare quella mafiosa.

ART. 3
LA COMUNITA' E LE FUNZIONI DEL COMUNE

1. L'autogoverno della comunità si realizza attraverso la effettiva partecipazione dei cittadini, delle forze politiche, sociali, economiche e sindacali, ai processi decisionali dell?attività politica ed amministrativa mediante l'istituzione di apposite consulte e l'attivazione di conferenze.
2. La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo Statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità, con esclusione di quelle che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.
3. Nell'ambito delle funzioni amministrative del Comune riguardanti la sua posizione ed il suo territorio, hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.
4. Il Comune adempie ai compiti propri ed esercita le funzioni di competenza statale e regionale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo pi idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.
5. Il Comune nel garantire i diritti di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso alle informazioni, valorizza le libere forme associative e di cooperazione sociale, che operino in sintonia con i principi fondamentali e con gli obiettivi programmatici fissati dal presente Statuto.

ART. 4
IL TERRITORIO

1. Il territorio del Comune di Biancavilla cos come legislativamente delimitato, ha una estensione di Ha 7006, confina a Nord-Est con il territorio di S. Maria Di Licodia e Ragalna, a Nord-Ovest con il territorio di Adrano, a Sud e a Sud-Ovest con il fiume Simeto e con il territorio del Comune di Centuripe ed a Sud-Est con il Comune di Paternò.
2. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune di Biancavilla definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni e i suoi poteri. Tali confini potranno essere modificati ai sensi di legge per conseguire una pi efficiente organizzazione dei servizi. Al presente Statuto allegata una planimetria nella quale sono rimarcati i confini del territorio.
3. Il Comune considera obiettivo prioritario la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale, storico, artistico, e paesaggistico del proprio territorio.
A tal fine:
a) pianifica la localizzazione degli insediamenti umani, sociali, industriali e turistici;
b) concorre alla difesa del suolo, delle risorse idriche, dell'ambiente ecologico e del paesaggio.

ART. 5
SEDE, GONFALONE E STEMMA

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Biancavilla. La sede dello stesso ubicata nel Palazzo Municipale.
2. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma. Lo stemma uno scudo troncato ed composto dai seguenti simboli:

- CORONA CIVICA: sormonta l'intero scudo e rappresenta la municipalità di Biancavilla ed il suo status di Comune autonomo sin dalla fondazione, avvenuta con i Privilegi dell'8 - 25 gennaio 1488.

- SOLE RADIOSO: situato nella parte alta dello scudo ed immerso in un azzurro simboleggiante il cielo.

- ZOLLA DI TERRA: situata in basso, simboleggia il territorio. Questo simbolo, assieme al sole radioso ed al cielo azzurro, esalta il significato di Callicari(antico nome di Biancavilla) che, per l'appunto, in greco significa bella contrada.

-CAVALLO: rappresenta il cavallo dell'eroe nazionale albanese Giorgio Castriota detto Scanderberg. Inoltre, assieme al cipresso, rappresenta lo stemma gentilizio di famiglia del primo Capitano (Sindaco) di Biancavilla Cesare Masi.

-CIPRESSO: simboleggia l'albero al quale, secondo un'antica tradizione albanese, Giovanni Castriota, figlio dello Scanderberg, legò il cavallo del padre e salpò verso l'Italia portando in salvo la madre e la sua gente minacciati dall'invasore turco-musulmano Maometto II.

- TORRE: merlata di tre pezzi e finestrata, il simbolo dei Signori del luogo, i Conti Moncada.

- CROCE GRECA: riafferma l'appartenenza dei profughi Albanesi alla religione cristiana di rito greco-ortodosso.
- NASTRO D'ORO: sormonta la croce greca e reca la scritta Scanderberg che, in arabo, significa Alessandro il Signore o il Grande. Un omaggio al grande guerriero albanese Giorgio Castriota, strenuo difensore della fede cristiana.

- CORONA DI CONTE: sormonta il nastro e la croce greca.
Simbolo della Contea di Adernò, in onore del Conte Gian Tommaso Moncada che fece emanare dai Presidenti del Regno di Sicilia, Santapau e Centelles, l'8 gennaio 1488, il Privilegio che concedette ai profughi albanesi, capitanati dal nobile Cesare Masi, la terra di Callicari o Poggio Rosso.
Nacque cos Casale Dei Greci, oggi Biancavilla.
Nel gonfalone, lo stemma riprodotto su petto d?aquila rappresenta il simbolo dell'eroismo, quello dimostrato in sommo grado dallo Scanderberg (Giorgio Castriota), il quale non si piegò mai alla volontà dei nemici turchi e fu sempre vittorioso in tutte le battaglie contro di loro.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone Comunale.
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli non possono essere utilizzati per fini non istituzionali. Possono essere utilizzati anche per altri fini solo se autorizzati ai sensi di legge.

ART. 6
SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune di Biancavilla riconosce nel lavoro una condizione di libertà ed un diritto di tutti i cittadini e concorre per realizzare una condizione di generale occupazione.
2. Attraverso propri piani di sviluppo e strumenti urbanistici, programma gli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire e stimolare le attività economiche.
3.Riconosce la funzione sociale delle iniziative economiche e ne stimola lo sviluppo promuovendo forme di associazionismo e di cooperazione.
4. Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro.
5. Concorre con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale delle attività agricole, turistiche, artigianali, commerciali, industriali ed opera per stimolare l'integrazione fra tutti i settori economici.
6. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali.
7. Tenuto conto dell'economia di Biancavilla basata principalmente sull'attività agricola, commerciale, artigianale e della sua potenziale vocazione turistica, d ampio risalto nel programma delle opere pubbliche e degli investimenti agli interventi che direttamente o indirettamente contribuiscono alla valorizzazione delle predette attività, dopo aver assicurato le opere primarie igienico-sanitarie.
8. Favorisce la diffusione dei servizi pubblici in modo omogeneo ed equilibrato, per un miglioramento armonico della qualità della vita di tutta la popolazione.
9. Tutela gli interessi dei consumatori attraverso la razionalizzazione delle attività commerciali e distributive.
10. Per quanto attiene all'agricoltura, valorizza le principali colture agricole locali attraverso la promozione della vendita e l'incentivazione alla trasformazione delle eccedenze.
11. In particolare promuove tramite il coordinamento delle necessarie iniziative con gli altri Comuni, e gli altri Enti istituzionali la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio rurale turistico ed ambientale etneo sia in Italia che all'Estero.
12. Per quanto attiene lo sviluppo dell'agriturismo, sostiene la promozione di idonee forme di turismo nelle campagne volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo e ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'utilizzazione delle loro aziende intese come punti di ricettività ed ospitalità.
13. Per quanto attiene al turismo assicura una idonea organizzazione promozionale per far conoscere il patrimonio archeologico, storico, architettonico, paesaggistico folcloristico ed artistico di Biancavilla.
14. Istituisce itinerari viari per facilitare la visita del predetto patrimonio da parte dei forestieri.
15. Il Comune di Biancavilla, nella considerazione che lo sviluppo del turismo equivale a sviluppo sociale ed economico del paese, si indirizza verso un turismo che crei e agevoli la realizzazione, anche da parte di privati o di enti, di infrastrutture necessarie alla ricezione dei turisti, nel rispetto delle proprie condizioni ambientali e paesaggistiche. 16. Interviene per tutelare e valorizzare tutti i beni ambientali e culturali esistenti nel territorio.

ART. 7
POLITICHE SOCIALI

1. Il Comune di Biancavilla in coerenza con i principi fondamentali sanciti dal presente Statuto, ritiene prioritario avviare una serie di iniziative e di progetti che tutelino le seguenti fasce sociali ed a tal fine:
a) promuove interventi ed assume iniziative a difesa dei diritti dell'infanzia; assicura le condizioni per favorire lo sviluppo psicofisico dei bambini inseriti nelle scuole incentivando la qualificazione degli operatori e dei servizi; promuove le condizioni per assicurare il concreto esercizio del diritto allo studio e all'istruzione;
b) riconosce la specificità della questione giovanile e a tal fine valorizza la funzione sociale, educativa e formativa dello sport, della cultura e del volontariato, ne favorisce la promozione e l'esercizio attraverso la realizzazione delle necessarie strutture, sostenendo l'associazionismo; inoltre assume le iniziative e promuove gli interventi per la prevenzione del disagio giovanile; opera e concorre al recupero sociale dei giovani a rischio di emarginazione; in tal senso istituisce, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il FORUM ALLE POLITICHE GIOVANILI, inteso non solo come organo rappresentativo della realtà giovanile locale, ma anche come luogo di scambio di esperienze e sede di promozione di attività culturali, sportive e lavorative;
c) promuove e favorisce un ruolo attivo delle persone anziane e portatrici di handicap nella società favorisce, attraverso azioni ed interventi idonei, la permanenza delle persone citate nella comunità familiare; promuove e favorisce centri di aggregazione per le stesse; crea le condizioni e le opportunità idonee per consentire alle persone anziane e portatrici di handicap di operare nell'ambito di attivià socialmente utili; riconosce il valore di esperienze e di contributi che le persone anziane e portatrici di handicap posseggono, favorendone la acquisizione da parte della comunità
d) promuove iniziative che possano conferire un ruolo attivo alle donne nel contesto sociale ed istituzionale, stimolandone l'associazionismo e promuovendo la cultura e le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e assumendo la famiglia a valore irrinunciabile;
e) concorre a mantenere e sviluppare i legami culturali, sociali ed economici con i cittadini e le loro famiglie altrove emigrati, promuovendo contatti con le comunità biancavillesi esistenti all'estero; promuove, altresì, rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre Nazioni, nei limiti e nel rispetto delle leggi dello Stato, che possano esprimersi anche attraverso forme di gemellaggio e scambi culturali;
f) garantisce i servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e servizi per conseguire fini sociali.
2. A tal fine utilizza tutti gli strumenti giuridici ed operativi previsti dalla legge, in particolare si avvale della facoltà di gestire i servizi pubblici in economia, in concessione, mediante aziende speciali, istituzioni e società per azioni.
3. Al fine di garantire efficienza e trasparenza nella gestione dei servizi un apposito regolamento, da emanarsi entro un anno dall'approvazione dello Statuto, dovrà definire gli standard di qualità che consentono di misurare l'efficienza dei servizi prestati.

ART. 8
COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Comune di Biancavilla gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.
2. Le funzioni di cui al presente articolo fanno capo al Sindaco ufficiale del Governo.

ART. 9
LO STATUTO

1. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune. 2. Il presente Statuto l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
3. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio Comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.
4. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dalla Statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.
5. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civile delle Comunità rappresentate.
6. La conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dalla legge, dal presente Statuto ed in tutte quelle che si renderanno di volta in volta necessarie.

ART. 10
INELEGIBILITA' E CAUSE DI DECADENZA DALLE CARICHE E DALLE FUNZIONI

1. Al fine di favorire il massimo di trasparenza e di moralità, le cause di incompatibilità, ineleggibilità; e decadenza da cariche elettive e/o da pubbliche funzioni previste per legge sono automaticamente recepite nel presente Statuto senza la necessità che vengano adottati specifici ed ulteriori atti deliberativi di recepimento.
Per assicurare la massima trasparenza ogni Consigliere, Sindaco e Assessore, devono comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.