Assegno minimo vitale
Consiste in un intervento di assistenza economica nei confronti dei cittadini anziani ed inabili, che versano in disagiate condizioni economiche, al fine di avvicinare il loro reddito a livelli medi di vita fissati in € 546,41 (£. 1.058.000) mensili.
Possono fare richiesta di assegnazione del minimo vitale tutte le persone di età pensionabile od inabili che si trovino nelle seguenti condizioni:
- che non abbiano figli con capacità di reddito
- che vivano in nuclei familiari singoli o costituiti da altri anziani o inabili
- che il loro reddito singolo o riferito a nuclei familiari composti da più persone anziane o inabili, sia rapportato al calcolo del minimo vitale secondo i seguenti conteggi: Capo famiglia: 100% del minimo vitale corrispondente a €. 546,41 ( £. 1.058.000), 2° componente: 80% del minimo vitale corrispondente a €. 437,13 (£. 846.400), 3° componente: 60% del minimo vitale corrispondente a €. 327,85 ( £. 634.800), 4° componente: 50% del minimo vitale corrispondente a €. 273,21 (£. 529.000).
Sono esclusi da questo intervento:
- tutti coloro che sono già assistiti economicamente dall'Azienda U.S.L. o da altri enti
- tutti coloro che, indipendentemente dal reddito percepito, risultino possessori di beni immobili, facendo eccezione solamente per l'appartamento in cui abita l'anziano
- tutti coloro che siano fornitori di redditi esenti o assoggettati a ritenuta definitiva se superiori a € 1.032,91 (£. 2.000.000) annue.