AccessibilitàAccessibilitàAccessibilità MappaMappa del sitoProgetto SISC

26/01/2010 00:00:00


Tutti gli elementi
Data 26/01/2010
Titolo Per i possessori dei beni posti nel territorio della provincia di CATANIA - Pubblicati i nuovi dati censuari delle particelle catastali oggetto di aggiornamento a seguito delle dichiarazioni rese agli organismi pagatori nell’anno 2009
Descrizione Per i possessori dei beni posti nel territorio della provincia di CATANIA - Pubblicati i nuovi dati censuari delle particelle catastali oggetto di aggiornamento a seguito delle dichiarazioni rese agli organismi pagatori nell’anno 2009
Data Immissione 01/11/2014
Testo

Pubblicazione dei nuovi dati censuari delle particelle catastali oggetto di aggiornamento a seguito delle dichiarazioni rese agli organismi pagatori nell’anno 2009

      Si avvertono i possessori dei beni posti nel territorio della provincia di CATANIA che, con inizio dal giorno 30 dicembre 2009, presso il Comune di Biancavilla ufficio Commercio, sul sito internet dell’agenzia, nonché presso la sede dell’Ufficio provinciale, sito in Via Monsignor Domenico Orlando n. 1, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, potranno essere consultati gli elenchi delle particelle di terreno, per ogni particella o porzione di particella, che sono state aggiornate sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese, per l’anno 2009, dai soggetti interessati nell’ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli, proposti dalla normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del settore agricolo.
       I ricorsi di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, 546 e successive modificazioni, avverso  la variazione dei redditi, possono essere  proposti rntro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato comunicato.
 È facoltà del titolare di diritti reali sulle particelle interessate richiedere, in sede di autotutela, il riesame dell’atto di accertamento. In ogni caso le richiesta di riesame in autotutela non interrompe e non sospende il termine di 120 giorni, ai fini della  presentazione del ricorso.
       I suddetti elenchi saranno disponibili presso le suddette sedi, per un periodo di 60 giorni consecutivi, e così al 24/02/2010 incluso.