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Il Comune

 

TITOLO Il
GLI ORGANI DEL COMUNE

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11
Ruolo e competenze

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Ad esso spetta di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
2. Le modalità di elezione dei Consiglieri, la loro durata in carica e posizione giuridica, le competenze, sono disciplinate dalla Legge e dal presente Statuto. L'attività e le modalità di esercizio delle funzioni sono, altresì, disciplinate con apposito regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Le funzioni e le potestà del Consiglio di cui al precedente primo comma si esercitano
mediante l'adozione degli atti fondamentali attribuiti alla sua competenza dalla legge.
4. Gli atti fondamentali di competenza del Consiglio non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo i casi espressamente previsti e disciplinati da apposite norme di legge.
5. Sono  di  competenza del  Consiglio  Comunale, gli  atti  ed  i  provvedimenti allo  stesso espressamente attribuiti dalle Leggi in vigore.

Art. 12
Funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo

1. Il  Consiglio  Comunale definisce ed  esprime i  propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività con particolare riguardo:
a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti i regolamenti per il funzionamento del Consiglio, delle commissioni consiliari e degli istituti di partecipazione popolare, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
b)   agli   atti   che   costituiscono  l'ordinamento  organizzativo  Comunale,  quali  sono   i Regolamenti   per   ogni   settore/materia   da   disciplinare   (tributi,   tariffe,   contabilità, economato, servizi sociali, etc), nonché per la disciplina   e   la specificazione   del funzionamento del Consiglio e degli organismi formalmente istituiti, che ne   costituiscono  
articolazione (Commissioni consiliari/Conferenza dei capigruppo);
c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e programmi che costituiscono i piani d’ investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
e) alla valutazione del piano di razionalizzazione e contenimento della spesa;
f) agli atti di variazione territoriale, per i quali ha il potere di iniziativa e d’intervento.
2. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, per le attività:
a)  degli organi e dell’organizzazione operativa del Comune;
b)  delle istituzioni, delle gestioni convenzionate e coordinate e dei Consorzi, che hanno per fine i esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od ai quali lo stesso partecipa con altri soggetti. A tal fine, ogni sei mesi il Sindaco presenta una relazione scritta al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del programma, sulla situazione economico-finanziaria e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti. Il Consiglio Comunale, dopo la regolare presentazione della relazione, nella prima seduta utile ed in forma pubblica esprime le proprie valutazioni.
c)  Il mancato adempimento inerente il suddetto punto b)   comporta la messa in moto dei provvedimenti sanzionatori nei confronti del Sindaco previsti dalla legge.
3. Il Sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi formulati dai Consiglieri Comunali entro trenta giorni in via ordinaria ed entro dieci giorni in via d’urgenza, dalla loro presentazione presso l’ufficio preposto.

Art. 13
Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di Surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Essi partecipano all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti interni.
3. I Consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione
del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4.  I  Consiglieri  sono  sospesi,  rimossi  ovvero  dichiarati  decaduti  nei  casi  e  nei  modi espressamente previsti e disciplinati dalle leggi dello Stato e della Regione Siciliana.
5.  I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni, sia ordinarie che straordinarie, per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con  comunicazione scritta,  l'avvio  del  procedimento amministrativo. Il  Consigliere,  ha  la facoltà  di  far  valere  le  cause  giustificative delle  assenze,  nonché  a  fornire  al  Presidente eventuali  documenti  probatori,  entro  il  termine  indicato  nella  comunicazione scritta,  che  
comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
6. Ogni Consigliere Comunale, con la procedura stabilita dal Regolamento, ha diritto di:
- esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio;
- presentare all'esame del Consiglio mozioni, interpellanze ed interrogazioni;
-  richiedere  la  convocazione  del Consiglio  con le modalità  stabilite dalla legge, indicando le questioni, di competenza del Consiglio da iscrivere all'ordine del giorno.
7. Ogni Consigliere Comunale, allo scopo di conciliare il pieno esercizio del diritto dei Consiglieri con la funzionalità degli uffici e dei servizi, ha diritto di ottenere, conformemente alle leggi ed ai regolamenti vigenti:
- dagli uffici del Comune, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nonché  copia di tutti gli atti necessari all’espletamento del mandato consiliare senza alcuna formale richiesta, necessaria solo per gli atti di natura riservata espressamente sanciti dalla legge o da apposito regolamento;
- dal Segretario Generale, copie di atti e documenti, utili per l'espletamento del suo mandato.
Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
8.   Le dimissioni dalla carica devono essere indirizzate e comunicate al Sindaco nei modi di legge.
9.  Per la partecipazione ai Consigli comunali e alle commissioni consiliari formalmente istituite i Consiglieri hanno diritto a percepire un gettone di presenza nella misura stabilita dalla Legge e dal Consiglio comunale, (se è in misura inferiore) e comunque in funzione della effettiva partecipazione agli organi politico-istituzionali di  cui  fanno  parte, così  come indicato nel regolamento.


Art. 14
Norme generali per il funzionamento del Consiglio

 

1. Le norme generali di funzionamento, decadenza e scioglimento del Consiglio Comunale sono stabilite dalle leggi, dal presente Statuto e dal regolamento specifico che si ispira ai principi di effettiva  partecipazione  democratica,  trasparenza,  efficienza  e   massima  informazione  e pubblicità.
2. Il Consiglio Comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga degli eletti, procede all'elezione del Presidente, fra i suoi componenti. Risulta eletto il Consigliere che riporta il voto della maggioranza (11) dei consiglieri assegnati. Se dopo la prima votazione nessun consigliere viene eletto, si procede sempre a maggioranza assoluta, nella stessa seduta o in altre immediatamente successive, sino ad altri quattro tentativi, occorrendo sempre la maggioranza assoluta dei voti. Dopo i predetti tentativi, se infruttuosi, viene proclamato eletto Presidente del Consiglio, il Consigliere che riporta il maggior numero di voti, e in caso di parità, il Consigliere più giovane d’età.
Le funzioni e le attribuzioni del Presidente e le modalità di esercizio sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
3. Nel rispetto dei suddetti principi il Consiglio Comunale istituisce in materie di sua competenza e nel   suo   seno   Commissioni   consiliari   permanenti   e/o   speciali   composte   con   criterio proporzionale. Un apposito Regolamento dovrà stabilire l'organizzazione, le funzioni, i poteri e gli ambiti temporali e per materia di ciascuna commissione, adeguate forme di informazione e  
pubblicità dei lavori, nonché la possibilità di consultazione degli atti da parte di rappresentanti di interessi diffusi.
4. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Queste ultime possono essere anche urgenti. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno
3. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. Nell’avviso di convocazione deve essere prevista anche la seconda convocazione da tenersi il giorno successivo alla stessa ora.. In prima convocazione per la validità della seduta è necessario l'intervento della maggioranza dei Consiglieri assegnati, qualora non si raggiunga il numero legale (11) il consiglio rimane sospeso per un’ora. Pertanto, trascorsa un'ora dalla prima chiamata dell’appello (sempre in prima convocazione) si procede alla verifica del numero legale sempre per appello nominale, se ancora viene meno il numero legale, la seduta è rinviata in seconda convocazione, il successivo giorno. In seconda convocazione e cioè il giorno successivo, il consiglio si riunisce alla stessa ora, con lo stesso ordine del giorno, e senza ulteriore avviso agli assenti, e per poter procedere nei lavori e deliberare deve essere costatata la presenza di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri assegnati. In mancanza del numero legale (7) la seduta viene sciolta e si va a nuova convocazione. Fa eccezione  il  rinvio  della  seduta  nello  stesso  giorno  o  nei  successivi,  stante  le  particolari specificità  dei   termini,  delle  modalità,  le   eventuali  decisioni  e   le   valide  o   motivate determinazioni chiaramente indicate e votate dallo stesso organo volitivo, nell’ambito di quanto consentito dalla Legge.
5.  La convocazione, l'ordine del giorno e la presidenza delle sedute del Consiglio sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto ed, in conformità agli stessi, dal regolamento. Le leggi ed il Regolamento determinano altresì i casi di incompatibilità ed impedimento per assenza o vacanza e le modalità di surroga in ordine alle sopra citate funzioni.
6.  La richiesta di convocazione del Consiglio spetta anche al Sindaco o ad un quinto dei Consiglieri in carica. Il Presidente è tenuto a fissare la data di riunione del Consiglio appena possibile e comunque entro quindici giorni dalla data della richiesta inserendo con puntualità e precisione all'ordine del giorno le questioni richieste dando la precedenza, compatibilmente con gli adempimenti  previsti  dalla  legge  o  dallo  Statuto,  alle  proposte  del  Sindaco.  A  tal  fine  i richiedenti dovranno allegare all'istanza il testo della proposta di deliberazione da discutere che verrà trasmesso contestualmente ai servizi competenti per l'espressione dei rispettivi pareri cosi come previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
7.  Le proposte di deliberazione consiliare e le mozioni iscritte all'ordine del giorno, con i relativi atti ed i pareri previsti per legge, sono depositate presso l'ufficio di presidenza nei termini e con le modalità previste dalla legge e dal Regolamento. Tra la data del deposito ed il giorno fissato per la seduta del Consiglio devono intercorrere tre giorni e non meno di 24 ore nel casi di convocazione d'urgenza.
8.  Il Consiglio, lavora secondo i ritmi e gli orari stabiliti dal regolamento, ciononostante nella stagione estiva o invernale può essere decisa e votata la prosecuzione dei lavori oltre i termini  
previsti. Qualora non si pronunci per la sua prosecuzione, se in prima convocazione, la seduta è rinviata al successivo giorno, mentre se in seconda convocazione la seduta all’ora prevista (es. ore 23.00 o 24.00) è automaticamente sciolta. In ogni caso la mancanza del numero legale in seconda convocazione determina lo scioglimento della seduta.
9.  Ogni proposta, deliberazione o mozione è approvata solo se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatti salvi i casi in cui la legge richiede una maggioranza speciale. L'esame degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno è disciplinato dal Regolamento con l'osservanza del principio del "giusto procedimento" in ordine alla necessaria preventiva acquisizione dei pareri tecnici e contabili previsti dalla legge..
10.  Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche ad eccezione delle sedute nelle quali si discute e si delibera su persone, con necessità di apprezzamento delle qualità morali e valutazione dei meriti e dei demeriti e sulle capacità delle stesse. Le sedute possono essere segrete anche nei casi in cui lo stesso Collegio, con provvedimento motivato, determini la segretezza della seduta ovvero nei casi, di ordine pubblico o nella trattazione di argomenti che possono risultare pregiudizievoli agli interessi della pubblica Amministrazione, se trattati pubblicamente.
11.  Le votazioni sono palesi; sono rese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche. Esse sono espresse con le formalità previste dal Regolamento e proclamate dal Presidente che, nel caso di votazione a scrutinio segreto ovvero, nelle sedute segrete deve sempre e necessariamente avvalersi dell'ausilio di numero tre scrutatori designati dallo stesso Collegio tra i componenti presenti al momento della votazione. I Consiglieri che si astengono vengono computati nel numero dei presenti, tranne l'ipotesi di cui al seguente comma 12.
12.Gli Amministratori debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di
deliberazioni riguardanti impieghi, interessi, liti o contabilità, propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o del convivente, nei confronti del Comune o Aziende comunali o soggette al controllo o vigilanza del Comune.
L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o di affini sino al quarto grado o del coniuge o del convivente.
Per i piani o strumenti urbanistici l'interesse e la correlazione vanno rilevati ai sensi dell'art.1 della L.R n.57/95.
Gli interessati sono obbligati ad allontanarsi dall'aula.
Si debbono astenere pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
13. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Generale, con il compito di curare la
redazione del verbale, che sottoscrive unitamente al Presidente. La legge ed il regolamento determinano le modalità partecipative del Segretario e di sostituzione con un funzionario comunale reggente, nei casi di motivata assenza, impedimento o eventuale incompatibilità.

Art. 15
Costruttiva mozione di sfiducia al Presidente del Consiglio Comunale

1. La mozione di sfiducia costruttiva al Presidente del Consiglio Comunale è indirizzata allo stesso e per conoscenza al Sindaco, va motivata e sottoscritta da almeno un terzo (7-sette-) dei Consiglieri assegnati all’Ente, e presentata una sola volta nell’arco di un anno solare. La stessa deve essere trattata e votata in pubblica seduta consiliare, e previo regolare invito, si svolge anche in presenza di adeguata rappresentanza dell’amministrazione comunale (Sindaco e/o Assessori delegati), che a richiesta potrà esprimere considerazioni in merito, senza diritto di voto.
2. La seduta per la trattazione della mozione di sfiducia del Presidente deve tenersi entro venti giorni dalla presentazione del documento politico di richiesta al protocollo generale dell’Ente.
3. La  mozione  viene  approvata  se  votata  dalla  maggioranza  (11)  dei  Consiglieri  Comunali assegnati, altresì congiuntamente deve essere espresso un chiaro indirizzo di lavoro che ne indica il costruttivo percorso istituzionale e dell’organo elettivo.
4. La mozione di sfiducia costruttiva, se votata favorevolmente dalla maggioranza dei consiglieri in carica, se accolta dalla Presidenza ha effetto immediato, senza ulteriore presa d’atto e senza obbligo  di  rassegnare  formali  dimissioni.  La  seduta  consiliare  subito  dopo  la  votazione favorevole è sciolta e per la elezione del nuovo Presidente valgono le norme in vigore e le regole in forza del presente Statuto e regolamento del Consiglio comunale vigente.

Art. 16
Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare, che di norma è costituito da almeno due consiglieri componenti.
2. Ciascun Gruppo politico entro dieci giorni dalla proclamazione dei consiglieri eletti, comunica al Segretario Generale il nome del Capogruppo. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere che ha riportato nelle elezioni il maggior numero di voti personali. Fatta eccezione nel caso in cui della lista viene eletto un solo consigliere che in rappresentanza della stessa e avendo ricevuto la necessaria legittimazione popolare  cioè un numero di voti sufficienti a superare lo sbarramento del 5% introdotto dalla nuova normativa  ( mod.LR n.35/97), potrà svolgere anche le funzioni di capogruppo ai sensi della L.R.23 dicembre 2000 n.30.
3. A garanzia delle minoranze politiche legittimate dal voto popolare, i   Consiglieri comunali possono costituire gruppi  non corrispondenti  alle   liste  elettorali  nelle quali sono stati eletti, anche  se   composti  da   un   solo   Consigliere  Comunale,  in   tal   caso,   dopo   l’apposita comunicazione indirizzata al Presidenza del Consiglio, nella prima seduta utile viene informato l’organo elettivo che ne prende atto esprimendo eventuali e contestuali valutazioni politiche. I Consiglieri  comunali non iscritti a nessun gruppo consiliare faranno parte  del gruppo misto (almeno due), il quale sarà organizzato secondo il regolamento.
4. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del consiglio e concorre con lo stesso al fine di assicurare adeguate condizioni per il buon andamento e svolgimento dei lavori Consiliari e per la programmazione delle relative sedute.
5. Il Regolamento definisce altre eventuali funzioni e competenze della conferenza dei Capigruppo.
6. Il Comune assicura ai Consiglieri ed ai Gruppi consiliari le attrezzature ed i servizi necessari allo svolgimento delle loro funzioni.
7. le Commissioni consiliari permanenti o con funzioni speciali, saranno formate da Consiglieri designati dai rispettivi Gruppi consiliari in modo da rispecchiare, ove possibile, la  proporzione dei Gruppi stessi.
8.  Ciascun Consigliere può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di Commissioni, di cui non sia membro e sostituisce con diritto di voto i Consiglieri del proprio Gruppo assenti giusta delega scritta del rispettivo capogruppo.
9. I componenti della Giunta possono partecipare alle sedute delle Commissioni per la trattazione di specifici argomenti di cui hanno competenza.
10. Le  Commissioni consiliari,  come  legittime articolazioni del  Consiglio  volute dalla  legge, possono disporre l’audizione dell’amministrazione, dei dirigenti/responsabili del Comune, delle locali istituzioni e non o delle Aziende speciali, nonché di esperti e di rappresentanti istituzionali o di associazioni, di Enti o di organizzazioni di volontariato. Altresì, nell’ambito delle proprie competenze, le commissioni possono assumere preliminare iniziativa d’indirizzo e controllo amministrativo, o studio e proposta di atti regolamentari utili all’Ente o alla comunità locale, di cui la definitiva approvazione o determinazione spetta al Consiglio comunale in qualità di organo elettivo collegiale/rappresentativo della città.
11. Le  Commissioni  nella  prima  seduta  eleggono  il  proprio  Presidente  ed  il  Vice-Presidente.
Allorquando  la  maggioranza  dei  componenti  la  commissione  consiliare  presenta  formale richiesta  di  dimissioni,  il  Presidente,  ne  prende  atto  alla  prima  seduta  utile  e  rassegna formalmente le proprie dimissioni entro e non oltre otto giorni.
12. I Consiglieri Comunali possono partecipare a convegni di studio e seminari, a rotazione e secondo un calendario prefissato regolarmente concertato ogni anno dalla conferenza dei capigruppo e dal Presidente del Consiglio Comunale,  nei limiti di spesa fissati in Bilancio e relazionano al Consiglio Comunale su quanto svolto, nelle occasioni in cui effettuano specifiche missioni fuori sede o di rappresentanza, regolarmente autorizzate.

Art. 17
Garanzia delle minoranze


1.  La Presidenza delle Commissioni Consiliari permanenti o aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, spetta alla opposizione. La maggioranza delle presidenze delle Commissioni Consiliari Permanenti comunque spetta alla minoranza, eccetto il caso di esplicita rinuncia.
2.  A  maggioranza  assoluta  dei  propri  membri  il  Consiglio  può  istituire  al  proprio  interno
specifiche Commissioni di indagine e controllo sull'attività dell'amministrazione o su fatti di rilevante importanza comunale o su tematiche d’interesse generale.
3. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinate dal
regolamento.
4. Qualora la legge o lo statuto prevedono la rappresentanza delle minoranze e non prescrivono sistemi particolari di votazione e/o di quorum, se nella votazione non sia risultato eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, i rappresentanti della minoranza che in ordine progressivo hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti e/o resisi vacanti.
5.  L’amministrazione  comunale  e  la  Presidenza  del  Consiglio  sono  tenute  ad  informare  e coinvolgere i consiglieri che rappresentano la minoranza politica, per la libera, democratica e attiva partecipazione in tutte le occasioni politico-istituzionali programmate.

Art. 18
Il Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune attraverso la Presidenza del Consiglio, istituisce il Consiglio comunale dei ragazzi e ne cura il funzionamento, con l’obiettivo di agevolare la conoscenza e la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi può deliberare in via consultiva o autonoma, sulle materie di propria competenza: politiche giovanili e ambientali,   sport,   tempo   libero, rapporti con l'associazionismo,  cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza agli anziani, rapporti con l'UNICEF, etc.
3.   Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono disciplinati con apposito regolamento.
4.   Le proposte, gli indirizzi espressi e gli eventuali atti di deliberazione prodotti, costituiscono
oggetto di preventiva valutazione per l’azione amministrativa e di governo.
5.   In sede di formazione del Bilancio, l’Ente Comune e l’Amministrazione, riconosce il necessario fabbisogno economico-finanziario, di mezzi, strutture e personale, in coerenza con la programmazione indicata dallo stesso organo regolarmente costituito.

CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 19
Funzioni


1. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell' Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali.

Art. 20
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco eletto nomina la Giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al Consiglio Comunale ed alla carica di Sindaco. La composizione della Giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall' insediamento, in seduta pubblica, al Consiglio Comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
2. Gli Assessori ed i Consiglieri Comunali non possono essere nominati dal Sindaco o eletti dal Consiglio Comunale per incarichi in altri Enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune. Sono incompatibili le cariche di Sindaco e di Assessore Comunale con quella di componente della Giunta Regionale. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del Sindaco.
3.  La legge determina le altre ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità.
 

Art. 2l
Funzionamento della Giunta

1. In presenza del Segretario Generale che redige il processo verbale, gli Assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i Consiglieri Comunali. Gli Assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal Sindaco.
2. La  Giunta  è  convocata  e presieduta  dal Sindaco  che  stabilisce  l'ordine  del  giorno,  tenuto conto degli  argomenti  proposti  dai  singoli  Assessori  e  dai  funzionari.  Inoltre  può   essere  tenuta su richiesta di convocazione formulata dalla maggioranza degli Assessori Comunali.
3. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa in armonia con la normativa vigente.
4. Per la validità delle adunanze è richiesta la partecipazione della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 22
Attribuzioni della Giunta

l.  La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di  Governo, che non siano riservati al Consiglio.
2. La  Giunta,  in  particolare,  nell'esercizio  delle  attribuzioni  di  governo e  delle  funzioni organizzative:
a) propone al Consiglio i Regolamenti;
b) elabora  linee  di indirizzo e  predispone  proposte  di  provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
c)    assume   attività   di    iniziativa,   di    impulso   e di    raccordo   con      gli   organi   di
partecipazione e decentramento;
d) elabora  e  propone  al Consiglio criteri  per  la determinazione  della  disciplina  generale delle tariffe;
e) nomina Commissioni per  le selezioni pubbliche e riservate, su proposta del responsabile del servizio interessato;
f)  propone al Consiglio Comunale criteri generali per la Concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone;
g) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
h) fissa la data   di   convocazione   dei    comizi per i Referendum   consultivi   e   costituisce l'Ufficio   Comunale  per   le   elezioni,  cui   è   rimesso   l'accertamento  della   regolarità  del procedimento;
i) esercita,   previa   determinazione dei costi ed   individuazione dei mezzi,   funzioni delegate
dalla   Provincia,   Regione e Stato   quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo
Statuto ad altro organo;
j) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
k) decide  in  ordine  a  controversie di  competenze  funzionali  che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
l)    adotta provvedimenti di acquisti, alienazioni e permute immobiliari, non  preceduti da atti di  programmazione e di gestione generale;
m) approva i piani  attuativi urbanistici che  non  implicano varianti agli strumenti generali e di progetti di opere pubbliche;
n) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generale stabiliti dal Consiglio;
o) conferisce incarichi di collaborazione esterna;
p)   nomina e revoca il Direttore Generale ove le relative funzioni non   siano conferite   dal Sindaco al Segretario Generale;
q) ha competenza per la concessione di servizi socio assistenziale ai sensi  dell'art.l5  della L.R. 8/1/1996 n.4;
r)  fissa,  ai  sensi  del  Regolamento e  degli  accordi  decentrati, i parametri, gli  standards   ed i carichi funzionali di lavoro per  misurare la produttività  dell'apparato, sentito il Direttore/Segretario Generale dell’Ente;
s)     determina  sentiti  i  revisori dei  conti  i misuratori ed  i  modelli    di    rilevazione  del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
t) approva il PEG su proposta del Direttore Generale;
u)  autorizza  la  resistenza  in  giudizio,  nei  soli  casi  in  cui  i  procedimenti  di  giurisdizione riguardano componenti degli organi di Governo;
v) delibera la sottoscrizione di quote di capitali non di maggioranza in società costituite ai sensi dell'art.32 lett. f) della legge 8I6/1990 n.142 come recepita dalla legge Regionale n.48/91;
w)  determina entro i limiti imposti dalla Legge, la misura dell'indennità di funzione spettante ai componenti della stessa.

Art. 23
Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori previsti per legge.
2. Il Sindaco nomina, tra gli Assessori, il Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.  Qualora  si  assenti  o  sia  impedito  anche  il  Vice  Sindaco,  ne  fa  le  veci  il componente più anziano di età presente.
3. Nella prima seduta di Giunta il Sindaco assegna le deleghe ai singoli assessori, con apposito
provvedimento, per i rami dell'amministrazione,  secondo criteri di competenza e di omogeneità dei complessi organizzativi in cui è strutturato l'apparato Comunale. L'Assessore, ai sensi di Legge, svolge i compiti del Sindaco nelle materie ad esso delegate.
4. Agli   Assessori   si   applicano   le   norme   sulle   aspettative,   permessi   ed   indennità   degli Amministratori locali previste dalla legge e, in conformità alla stessa, dal Regolamento.
5.   Gli  Assessori  partecipano  alle  sedute  del  Consiglio Comunale, e illustrano le proposte di deliberazione inerenti le loro deleghe. Inoltre, a richiesta, per quanto di propria competenza, possono intervenire nella discussione, senza diritto di voto.

Art. 24
Durata, revoca e sostituzione degli Assessori

1. La durata della Giunta comunale è fissata in cinque anni. La cessazione dalla carica del Sindaco, per decadenza, dimissione, rimozione, morte o impedimento permanente, comporta la cessazione dalla carica dell'intera Giunta.
2. Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della Giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al Consiglio Comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il Consiglio     Comunale può esprimere valutazioni. Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi Assessori. Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza, rimozione, impedimento permanente o morte di un componente della Giunta.
3. Gli atti di cui all'articolo precedente ed ai precedenti due commi del presente articolo sono adottati con provvedimento del Sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Consiglio Comunale, all'Assessorato Regionale degli Enti Locali ed agli altri organi previsti dalla legge.

                                                                                                                                                                Art. 25
                                                                                                                                             Mozione di sfiducia al Sindaco

1. Il Sindaco e la Giunta dallo stesso nominata cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con due terzi dei voti del Consiglio (Consiglieri assegnati).
2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti (2/5) dei Consiglieri assegnati.
3. La mozione viene messa all'ordine del giorno del Consiglio che deve essere convocato entro trenta giorni dalla sua presentazione.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta l'immediata cessazione degli organi del
Comune secondo quanto disposto dall'art 2 della L.R. 16/12/2000 n.25.
5. La mozione di sfiducia al Sindaco può essere presentata nel corso della legislatura e non prima del compimento del secondo anno della stessa legislatura e negli ultimi 180 giorni.


CAPO III
IL SINDACO

Art. 26
Funzioni, distintivo e giuramento

1. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Governo in sede legale, secondo le leggi dello Stato.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune, sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso e a coordinare l'attività degli organi Comunali; ha poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività della Giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurandone la rispondenza alla legge, allo Statuto ed agli atti di indirizzo del Consiglio.
3. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di Popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni attribuite dalle leggi;
d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone,
se del caso, l'autorità governativa competente.
Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale sono esercitate nei modi previsti dall'art. 54 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, nei servizi di competenza della Regione nel rispetto delle norme Regionali.
Il  Sindaco,  nei  casi  e nei  modi  previsti  dall'art.54  del  Decreto legislativo 18.08.2000, n.267, e previa comunicazione al Prefetto, può delegare agli Assessori funzioni che egli svolge quale Ufficiale di Governo, o ad un Consigliere Comunale nell'esercizio delle funzioni previste dalla Legge.
4. Distintivo  del  Sindaco  è  la  fascia  tricolore con  lo  stemma  della  Repubblica e  lo  stemma del Comune da portarsi a tracolla della spalla destra.
5. Il Sindaco   presta   davanti  al   Consiglio,   nella   seduta   di insediamento, il   giuramento  di osservare lealmente la costituzione Italiana.
6. La  legge  disciplina  le  modalità  per  l'elezione,  i  casi  di  incompatibilità e  di  ineleggibilità all'ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
7. Spettano  al  Sindaco,  tutti  gli  atti  di  amministrazione  non  espressamente  attribuiti  alla competenza di altri organi del Comune,  del Segretario Generale, del dirigente o dei responsabili dei servizi.

Art. 27
Attribuzioni di Amministrazione

1.  Il Sindaco:
a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune e ne rappresenta la volontà collegiale;
c) coordina l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
d) può sospendere l’adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
e) impartisce direttive al Segretario Generale o al Direttore Generale se nominato, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
f) ha facoltà di delega;
g) promuove iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
h)  può  concludere  accordi  con  i  soggetti    interessati  al  fine  di  determinare  il  contenuto discrezionale del provvedimento finale;
i) convoca i comizi per i Referendum consultivi;
j)  emette  provvedimenti  in  materia  di  occupazione  d'urgenza,  espropri,  che  la  legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
k) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta;
l) può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'Amministrazione; gli esperti nominati devono essere dotati almeno del titolo di laurea In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea il provvedimento deve essere motivato e suffragato da titoli attinenti alla nomina in questione. Gli esperti  devono  essere  dotati  di  documentata  e  comprovata  professionalità  in  relazione all'incarico conferito. Gli esperti devono sottoscrivere atti pareri e quanto altro prodotto nella esplicazione della loro attività. Tutte  le  nomine  fiduciarie  demandate  al  Sindaco  decadono al  momento della cessazione per qualsiasi motivo del mandato del Sindaco;
m)  determina gli  orari  di  apertura al  pubblico degli  uffici  comunali, sentito  il  parere del Segretario Generale;
n) fa pervenire all'ufficio del Segretario Generale l'atto di dimissioni;
o) coordina, nell'ambito della disciplina generale prevista dalla legge, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonch6 gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, alfine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
p) emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenza sanitaria o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
q) nomina il Segretario Generale, scegliendolo, nell'apposito albo;
r) conferisce e revoca al Segretario Generale le funzioni di Direttore Generale
s) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;
t) conferisce gli incarichi di consulenza per il perseguimento di obiettivi di alta professionalità non ottenibili all'interno dell'Ente;
u) promuove e resiste alle liti;
v) ha competenza in tema di ricorso a trattativa privata ai sensi dell 'Art. 12 della L.R. 8/1/96 n. 4;
z) relaziona al Consiglio Comunale in merito a tutte le nomine e gli incarichi conferiti e in modo specifico  sull’attività svolta e sugli obiettivi conseguiti. Il Consiglio Comunale ne prende atto e ontestualmente esprime le sue valutazioni.

Art. 28
Attribuzioni di vigilanza

Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove   direttamente   o   avvalendosi   del   Segretario   Generale,    o     del   Direttore Generale, se nominato, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per Azioni appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
e) collabora con i Revisori lei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle funzioni nei confronti delle istituzioni;
f)  promuove  ed  assume  iniziative  atte  ad  assicurare  che  uffici,  servizi,  aziende  speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 29
Attribuzioni di organizzazione


1.   Il Sindaco:
a) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede; b)  ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori; c) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori, al Segretario Generale;
d) propone argomenti da trattare e ordini del giorno da sottoporre al Consiglio e ne richiede la convocazione al Presidente;
e) partecipa direttamente e/o mediante un Assessore dallo stesso delegato, alle riunioni e ai rapporti con il del Consiglio comunale.
f) attenziona le dichiarazioni istituzionali (politico-programmatiche) della Presidenza del Consiglio e previa puntuale comunicazione dell’indirizzo economico-finanziario, nell’ambito e in coerenza con gli obiettivi prefissati dalla A.C. in sede di previsione e formazione del bilancio, rispetta la indicazione per la necessaria programmazione di spesa per il buon andamento/funzionamento dell’ufficio di Presidenza, dell’organo istituzionale rappresentato e delle relative commissioni consiliari formalmente istituite, che ai sensi di Legge ne costituiscono articolazione, rispettandone l’autonomia e le linee d’indirizzo dello stesso Consiglio comunale.
2. Il Sindaco e i membri della Giunta possono intervenire alle riunioni del Consiglio senza  diritto di voto. Le modalità di partecipazione e di intervento sono disciplinate dal Regolamento.
3. Le deleghe di cui alla lettera b) sono conferite per settori organici di materie individuati sulla
base della struttura operativa del Comune.
4. Oltre alle competenze previste dagli articoli 12 e 13 della L.R.n.7/92 e successive modifiche e integrazioni, esplica le funzioni attribuite al Ministro dal decreto legislativo n. 29/93.

Art. 30
Cessazione dalla carica di Sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, decesso o impedimento permanente

1. Qualora nel corso del mandato, il Sindaco venga a cessare dalla carica per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente, cessa dalla carica anche la Giunta ma non il Consiglio Comunale, che rimane in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente alla elezione del Sindaco; nel primo turno elettorale utile. Nella ipotesi di dimissioni dalla carica, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà al Consiglio Comunale, all'Assessorato regionale degli Enti locali ed agli altri organi previsti dalla legge compete al Segretario Generale.
2. Le competenze del Sindaco e della Giunta sono esercitate dal Commissario nominato ai sensi dell'art. 55 dell'Ordinamento Amministrativo dégli Enti Locali, approvato con L.R. 16/1963 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 31
Rimozione del Sindaco

1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale per gli Enti Locali, il Sindaco può essere rimosso quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge.
2. Per gravi e ripetuti inadempimenti statutari, può essere intrapreso apposito iter di preliminare richiamo al rispetto dello Statuto e in difetto adire all'organo regionale preposto alla vigilanza e controllo degli Enti locali, con ogni eventuale conseguenza da ciò derivante.