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Il Comune


TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Principi costitutivi


1. Il Comune di Biancavilla è un Ente locale autonomo che, in attuazione dei principi e delle norme della Costituzione Repubblicana, dello Statuto Regionale e in coerenza alle disposizioni del presente Statuto e dei suoi regolamenti, rappresenta, cura e coordina gli interessi della comunità Biancavillese e ne promuove lo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico.
2. L’Ente Comune, nel rispetto delle antiche origini storiche, delle tradizioni locali e della 'antica cultura  Albanese,  favorisce  l’integrazione  della  comunità  nella  dimensione  provinciale, regionale, nazionale e comunitaria, uniformandosi alla carta Europea delle autonomie locali.

Art. 2
Principi fondamentali

1. Il Comune di Biancavilla pone al centro della propria azione il riconoscimento e la tutela della persona umana, il rispetto e la difesa dei valori della democrazia, della libertà, della tolleranza, della solidarietà e della non violenza.
2. Il Comune opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione ed emarginazione, ed esercita le proprie competenze in modo da assicurare, sia a ciascun membro della comunità, che agli immigrati, il pieno esercizio dei propri diritti e pari opportunità formative, culturali e sociali.
3. L’Ente Comune, nell'ambito del rispetto e della tutela dei valori sociali e personali, assume come
principio guida della propria azione i valori etici di cui al primo comma al fine di contrastare la presenza, ogni forma d’illegalità e di criminalità comune ed organizzata, in particolare quella mafiosa.

Art. 3
La comunità e le funzioni del Comune

1. L'autogoverno della comunità si realizza attraverso la effettiva partecipazione dei cittadini, delle forze politiche, sociali, economiche e sindacali, ai processi decisionali dell'attività politica ed amministrativa mediante l'istituzione di apposite consulte, previa adozione dei relativi regolamenti, e l'attivazione di conferenze.
2. La  Comunità  esprime,  attraverso  gli  organi  elettivi  che  la  rappresentano  e  le  forme partecipazione, indirizzo e consultazione previste dallo Statuto e dalla Legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni    con le quali il Comune persegue tali finalità.
3. Nell’ambito delle funzioni amministrative del Comune riguardanti la sua posizione ed il suo territorio, hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dello sviluppo economico, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dei servizi sociali.
4. Il Comune adempie ai compiti propri ed esercita le funzioni di competenza statale e regionale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei cittadini.
5. Il Comune nel garantire i diritti di partecipazione al procedimento amministrativo e d’accesso alle informazioni, valorizza le libere forme associative e di cooperazione sociale, che operino in  
sintonia con i principi fondamentali e con gli obiettivi programmatici fissati dal presente Statuto.

Art. 4
Il territorio

1. Il territorio del Comune di Biancavilla (provincia di Catania), così come delimitato per legge, ha una estensione di ettari (Ha) 7006, confina a Nord-Est con il territorio di Santa Maria di Licodia e Ragalna (CT), a Nord Ovest con il territorio di Adrano (CT), a Sud e a Sud-Ovest con il fiume Simeto e con il territorio del Comune di Centurie (EN)  ed a Sud-Est con il Comune di Paternò (CT).
2. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune di Biancavilla (CT), definiscono l’ambito e la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni e i suoi poteri.
Tali confini potranno essere modificati ai sensi di legge per conseguire una più efficiente organizzazione dei servizi.
3. il Comune considera obiettivo prioritario la salvaguardia e la tutela della salute dei cittadini. Inoltre promuove e valorizza il patrimonio naturale, storico, artistico e paesaggistico del proprio territorio.
A tal fine:
a) pianifica la localizzazione degli insediamenti umani, sociali, industriali e turistici;
b) concorre alla difesa del suolo, delle risorse idriche, dell'ambiente ecologico e del paesaggio.
4. All'interno del territorio del Comune di Biancavilla non è consentito l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e di scorie radioattive.

Art. 5
Sede, Gonfalone e Stemma

1.  Il Comune  negli  atti  e nel  sigillo si identifica con il nome di Biancavilla. La sede dello stesso è ubicata nel Palazzo Municipale.
2.  Il Comune ha un proprio gonfalone e stemma ed una bandiera propria.
Lo stemma è uno scudo troncato ed è composto dai seguenti simboli:
- CORONA CIVICA: sormonta l'intero scudo e rappresenta la municipalità di Biancavilla ed il suo status di Comune autonomo sin dalla fondazione, avvenuta con i privilegi dell'8/25 gennaio
1488.
- SOLE RADIOSO: situato nella parte alta dello scudo ed immerso nell’azzurro simboleggiante il cielo.
- ZOLLA DI TERRA: situata in basso (inerbita), simboleggia il florido territorio.
Questo simbolo, assieme al sole radioso ed al cielo azzurro, esalta il significato di "Callicari" (antico nome di Biancavilla) che, per l'appunto, in greco significa “bella contrada”.
-  CAVALLO:   rappresenta  il  cavallo  bianco  (arabo)    dell'eroe  nazionale  albanese  Giorgio Castriota detto "Scanderbeg", inoltre assieme all’albero di cipresso, rappresenta lo stemma gentilizio di famiglia del primo capitano (anche Sindaco) di Biancavilla, Cesare Masi.
- CIPRESSO: simboleggia l'albero al quale, secondo un'antica ricostruzione albanese, Giovanni
Castriota, figlio dello Scanderbeg (Giorgio Castriota), legò il cavallo del padre e salpò verso l'Italia portando in salvo la madre e la sua gente minacciati dall'invasore turco musulmano Maometto II.
- TORRE: menata di tre pezzi e finestrata, è il simbolo dei Signori del luogo, i Conti Moncada.
- CROCE GRECA: riafferma l'appartenenza dei profughi Albanesi alla religione cristiana di rito greco-ortodosso.
- NASTRO D'ORO: sormonta la croce greca e reca la scritta "Scanderbeg" che, in arabo, significa "Alessandro il Signore / il Grande". Un omaggio al grande guerriero albanese Giorgio Castriota, strenuo difensore del suo popolo e della sua fede religiosa.
- CORONA DI CONTE: sormonta il nastro e la croce greca.
Simbolo della Contea di Adernò, in onore del Conte GianTommaso Moncada che fece emanare dai Presidenti del Regno di Sicilia, Santapau e Centelles, (in data 08.01.1488), il privilegio che concedette ai profughi albanesi, capitanati dal nobile Cesare Masi, la terra di Callicari o Poggio Rosso. Nacque  così  una  nuova  realtà  cittadina  indicata  col  nome  di  “Casale  Dei  Greci”,  oggi Biancavilla.
Nel gonfalone, lo stemma riprodotto su petto d'aquila rappresenta il simbolo dell'eroismo, quello dimostrato in sommo grado dallo Scanderbeg (Giorgio Castriota), il quale non si piegò mai alla volontà dei nemici turchi e fu sempre vittorioso.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato si può esibire il gonfalone Comunale.
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli non possono essere utilizzati per fini non istituzionali. Possono essere utilizzati anche per altri fini solo se autorizzati ai sensi di legge ed ove sussista un pubblico interesse.
5.  I colori della bandiera di Biancavilla sono giallo e blu, la stessa reca la scritta dorata Comune di
Biancavilla (provincia di Catania) e viene esposta negli appositi siti del palazzo comunale, assieme a quella dell’Europa, dell’Italia e della Sicilia.

Art. 6
Sviluppo Economico

1.  Il  Comune di  Biancavilla riconosce il lavoro come fondante diritto e principale condizione di libertà. Pertanto, concorre per realizzare condizioni di generale e massima occupazione.
2. Attraverso  propri  piani  di  sviluppo  e  strumenti  urbanistici,  programma  gli  insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire e stimolare le attività economiche.
3. Riconosce la funzione sociale delle iniziative economiche e ne stimola lo sviluppo promuovendo forme di collaborazione finalizzata all’associazionismo e alla cooperazione.
4. Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro.
5. Concorre  con  propri  investimenti  allo  sviluppo  economico  ed  occupazionale  delle  attività agricole, turistiche, artigianali, commerciali, industriali ed opera per stimolare l'integrazione fra tutti i settori economici.
6. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali.
7. Tenuto conto che l’economia del territorio è basata principalmente sull'attività agricola, commerciale, artigianale e della sua potenziale vocazione turistica-recettiva, dà ampio risalto nel programma delle opere pubbliche e degli investimenti o interventi che contribuiscono alla valorizzazione delle predette attività.  
8. Favorisce la diffusione dei servizi pubblici, per un progressivo miglioramento della qualità della vita.
9. Adotta ogni azione o accorgimento utile per la tutela degli interessi dei consumatori.
10. Per quanto attiene all'agricoltura, valorizza le colture agricole endemiche attraverso adeguate forme di promozione e l'incentivazione alla vendita e/o trasformazione delle locali derrate agroalimentari o prodotti tipici.
11.  Promuove  tramite  iniziative  coordinate  con  gli  altri  Comuni,  /  Enti  la  conoscenza  e  la “valorizzazione del patrimonio rurale turistico ed ambientale dell’Etna”.
12. Per quanto concerne lo sviluppo dell'agri-turismo, sostiene la promozione del turismo verde e rurale agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'uso delle aziende come punti di ricettività ed ospitalità.
13.  Per  quanto  attiene  al  turismo  assicura  una  idonea  organizzazione  promozionale  per  far conoscere il patrimonio archeologico, storico, architettonico, paesaggistico e rurale, folcloristico ed artistico di Biancavilla.
14. Contribuisce alla istituzione di itinerari e percorsi turistici per agevolare e implementare le visite del proprio patrimonio storico, artistico, paesaggistico, folcloristico e culturale.
15.Il Comune di Biancavilla, indirizza e agevola la realizzazione, anche da parte di privati, di infrastrutture necessarie alla ricezione dei turisti, nel rispetto delle norme vigenti e delle proprie condizioni ambientali e paesaggistiche.
16.  Interviene per tutelare e valorizzare tutti i beni ambientali e culturali esistenti nel territorio.
17.  Istituisce  uno specifico ufficio per la programmazione  economica al  fine di conseguire quanto previsto dal presente articolo. Il regolamento stabilirà modalità e funzioni dello stesso.
18. E’ istituita, previa  apposita  regolamentazione, la consulta  per lo  sviluppo economico  del nostro territorio coinvolgendo anche  gli  operatori  economici  locali e le rappresentanze di settore. Detta conferenza/consulta   si riunirà   almeno ogni anno, degli incontri sarà prodotto apposito verbale da conservare agli atti del Comune. L’indirizzo espresso nelle conferenze per lo sviluppo locale,  nei  modi  e  nei  termini  regolamentari,  costituisce  oggetto  di  preventiva  valutazione nell’azione amministrativa.

Art. 7
Politiche Sociali

1  Il Comune di Biancavilla sorregge iniziative e progetti per la tutela e il sostegno delle seguenti fasce sociali deboli e in particolare
a) bambini e diritti dell’infanzia, concorre ad assicurare condizioni idonee per lo sviluppo psico-
fisico  dei  bambini/ragazzi intervenendo sulla qualità e  qualificazione degli operatori e  dei servizi; garantendo in modo concreto il diritto allo studio e all' istruzione pubblica;
b) riconosce la specificità della questione giovanile e a tal fine valorizza la funzione sociale,
educativa e formativa dello sport, della cultura e del volontariato, ne favorisce la promozione e l'esercizio attraverso la realizzazione delle necessarie strutture, sostenendo l'associazionismo; inoltre assume iniziative e promuove interventi per la prevenzione del disagio giovanile; opera e concorre per il recupero sociale dei giovani a rischio di    emarginazione, in tal senso istituisce, il FORUM PER LE POLITICHE GIOVANILI, organo rappresentativo della realtà giovanile locale, e sede di programmazione/promozione di attività culturali, sportive, e lavorative, etc;
c) promuove il ruolo attivo delle persone anziane e/o diversamente abili nella comunità anche con le attività socialmente utili; favorisce la permanenza nella comunità familiare; sostiene e  
agevola l’apertura di specifici centri di aggregazione; riconosce il valore e il contributo che le persone anziane e/o diversamenteabili, possono rendere, favorendone l’acquisizione da parte della comunità;
d) Opera per il superamento di ogni forma di discriminazione conferendo il giusto ruolo alle
donne nel contesto sociale ed istituzionale, con condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e assumendo la famiglia a valore sociale di riferimento;
e) cura i legami culturali e sociali con illustri cittadini o le comunità di biancavillesi emigrati.
f) garantisce i servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e servizi per conseguire fini sociali. A tal fine utilizza tutti gli strumenti previsti dalla legge ed in particolare si avvale della facoltà di gestire i servizi pubblici in economia, oppure con scelta motivata, cogestire o cedere in concessione servizi mediante aziende speciali, istituzioni e società per azioni, previa garanzia di fiducia e valutazione cadenzata degli obiettivi raggiunti.

     Art.8                                                                                                                                                             
     Compiti del Comune per i servizi di competenza statale                                                                                                                    

1. Il Comune di Biancavilla gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile e di statistica e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.
2. Le funzioni di cui al presente articolo fanno capo al Sindaco in qualità di ufficiale di Governo.

Art. 9
Lo Statuto

1. L'  attribuzione  alla  Comunità  locale  della  titolarità  del  diritto  di  autonomia  costituisce  il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i Regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.
2. Il  presente  Statuto  è  l'atto  fondamentale che  garantisce  e  regola  l'esercizio  dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge.
3. Lo Statuto, liberamente formato dall’organo elettivo preposto (il Consiglio comunale), con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella comunità,   costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità e della trasparenza.
4. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale  sono esercitate in conformità    ai   principi,    alle   finalità  ed   alle   norme  stabilite  dallo   Statuto   e    dai regolamenti, nell'ambito di quanto previsto/consentito dalla legge.
5  Il Consiglio Comunale può adeguare i contenuti dello Statuto al processo di  evoluzione  della
società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata.
6. La conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dalla legge, dal presente Statuto ed in tutte quelle ché si renderanno necessarie.

Art. 10
Ineleggibilità e cause di decadenza dalla carica e dalle funzioni


1. Al fine di favorire massima trasparenza e moralità, le cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza da cariche elettive e/o da pubbliche funzioni previste per legge sono automaticamente  
recepite nel presente Statuto e pertanto operative senza la necessità che vengano adottati specifici ed ulteriori atti deliberativi di recepimento.
2. Per assicurare trasparenza e moralità, ogni Consigliere, Assessore e Sindaco,  deve comunicare, secondo le modalità stabilite dalla Legge e dal regolamento all'inizio ed annualmente ed alla fine del mandato elettorale, i redditi posseduti.