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Il Comune

TITOLO IV
LA SCELTA DEL CONTRAENTE

Articolo 16
DELIBERA A CONTRATTARE

Il procedimento negoziale inizia con la deliberazione a contrattare, prevista dall'art. 56 della
legge 142/90, così come recepito ed integrato dalla L.R. 48/91, che deve contenere:
- il fine che si intende perseguire in relazione alla programmazione annuale e pluriennale e ai pro-grammi e progetti della relazione previsionale e programmatica;
- l'oggetto del contratto, specificato, se necessario, mediante progetti, preventivi, schede
tecniche, ecc;
- le clausole particolari ritenute essenziali espresse, se necessario,in capitolati, fogli di patti e condi-zioni, preventivi, schede tecniche, ecc.;
- la forma che dovrà assumere il contratto, tenendo presente, quanto previsto dal successivo arti-colo 38.
- le modalità di scelta del contraente, motivando le eventuali deroghe al pubblico incanto;
- la quantificazione della spesa e il suo impegno sul pertinente capitolo di bilancio oppure l'indica-zione dei mezzi con i quali viene assicurato il finanziamento.
Qualora la spesa non risulti ancora finanziata, la deliberazione, nel fare menzione della fonte e del tipo di finanziamento o del soggetto a cui si farà richiesta, deve esplicitamente prevedere che non si darà corso alle procedure negoziali sino a quando non si saranno verificate le condizioni di copertura della spesa.

Articolo 17
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

Il comune, nel rispetto dei criteri e delle procedure individuate con il presente regolamento, provvede all'esecuzione dei lavori e delle opere ed all'affidamento delle forniture di beni e servizi con le seguenti modalità:

a) in economia,
b) in appalto,
c) in concessione,
d) in affidamento,
e) mediante cottimo:

La modalità di scelta del contraente, avente di norma carattere concorsuale ed eccezionalmente mediante trattativa privata, va motivata con riferimento a criteri di economicità, efficienza ed efficacia.
lì regolamento lavori e forniture in economia disciplinerà le attività di ordinaria amministrazione per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi:
a) in amministrazione diretta, eseguiti da dipendenti del comune o da ditte individuate previa indagine di mercato;
b) per cottimo, tramite confronto informale di almeno tre offerte.
lì regolamento, per modalità, importi e l'individuazione dei lavori, delle forniture e dei servizi che possono farsi in economia, potrà fare riferimento al d.p.r. 12.6.1985, n.478.
Per gli appalti di lavori pubblici, fino all'attivazione dell'ufficio regionale dei pubblici appalti si procederà, di norma, tramite pubblico incanto applicando le norme della L.R. 21/85, così come modi-ficate ed integrate dalla L.R. 10/93. Successivamente si applicherà la procedura prevista dall'articolo 14 della L.R. 12.1.1993, n. 10.
Per gli appalti di beni e servizi si procederà di norma mediante pubblico incanto, tranne in caso di privativa odi esclusiva di una ditta; di urgenza o di pericolo; di particolari servizi o forniture che per le loro caratteristiche devono essere affidati ad una ditta determinata.
In questi due ultimi casi l'amministrazione inviterà o consulterà ditte o imprese di propria scelta e fiducia.

Articolo 18
MODALITÀ DI APPALTO

Per l'appalto di lavori, forniture e servizi le modalità di scelta del contraente, nel rispetto dei modi e dei metodi determinati dalle leggi regionali e nazionali e dalle norme comunitarie, si procederà con uno dei seguenti procedimenti:
a) pubblico incanto, procedura aperta in cui ogni soggetto in possesso dei requisiti previsti dal bando può presentare offerta. E reso noto mediante bando di gara, redatto e pubblicizzato come previsto dalle leggi regionali e dai successivi articoli.
b) licitazione privata, procedura ristretta in cui solo i soggetti invitati possono presentare offerte. Può essere preceduta da avviso di gara con il quale l'amministrazione informa della prossima licitazione ai finì della presentazione delle domande di partecipazione per l'eventuale prequalificazione dei soggetti.
c) appalto concorso, con procedura ristretta;
d) trattativa privata, procedura negoziale in cui il comune consulta imprese di propria scelta e negozia con una o più di una i termini del contratto. Può essere preceduta da avviso di gara quando trattasi di importi elevati o oggetti particolari.
In caso di prequalificazione la scelta dei soggetti da invitare o con cui negoziare i termini del contratto sarà fatta con delibera di giunta previa verifica dei requisiti da parte dell'ufficio contratti.
In caso di trattativa privata determinata da motivi di urgenza l'organo competente acquisirà le offerte e aggiudicherà l'appalto con la stessa delibera a contrattare.

Articolo 19
ALBO FORNITORI

Per l'esecuzione dei lavori in economia e per le forniture di beni e servizi che possono essere forniti da più ditte, da eseguire in economia o tramite il servizio economato oppure da affidare a trattativa privata o mediante licitazione privata, verrà istituito, l'albo dei fornitori, suddiviso per categorie di lavoro
o merceologiche e per tipi di attività o servizi. Nelle more dell'istituzione dell'Albo dei fornitori sì procederà a norma delle vigenti leggi di regolamento. Per l'istituzione dell'Albo o degli Albi dei fornitori, si possono chiedere nei termini stabiliti nell'avviso da pubblicare i seguenti requisiti:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività specifica di iscrizione richiesta, da provare con il deposito del relativo certificato;
b) capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) assenza di misure o provvedimenti previsti dalla legislazione antimafia;
d) assenza di procedimenti penali, che incidano sulla moralità professionale, o fallimentari che inci-dono sull'espletamento della propria attività.
I requisiti di cui alle precedenti lettere b, c, e d debbono essere provati con dichiarazione resa e autenticata ai sensi degli artt. 20 e 26 della legge 15/68 e rinnovata ogni anno entro il mese di gennaio.
L'albo è formato e aggiornato ogni anno nella prima decade di febbraio dalla giunta che con apposita deliberazione deciderà l'iscrizione, la cancellazione, il rigetto dell'istanza dandone, in ogni caso ed entro 10 giorni, comunicazione motivata e con raccomandata R.R. agli interessati.
L'albo è tenuto dal responsabile del servizio contratti, ai cui è affidato l'iter formativo e quello per l'aggiornamento annuale, istruendo le istanze e proponendo le eventuali cancellazioni di ufficio, per perdita dei requisiti o per inadempienza contrattuale anche prima dell'annuale revisione.
Si prescinde dall'iscrizione all'albo per forniture di beni e servizi in regime di privativa o esclusi-vità, altrimenti anche l'eventuale ricerca di mercato e l'opportuna comparazione dovrà essere fatta, con almeno tre ditte, prioritariamente scritte all'albo.

Articolo 20
BANDI E AVVISI DI GARA

Ai fini del presente regolamento si definisce:
a) bando di gara: il documento con cui l'amministrazione indice e rende pubblico un appalto da espletare mediante pubblico incanto, specificando i criteri per la partecipazione e l'aggiu-dicazione;
b) avviso di gara: il documento con cui, l'amministrazione dà notizia che indirà una licitazione privata o un appalto concorso o una trattativa privata,specificando i criteri per la presentazione delle domande di partecipazione e per la loro selezione.
c) lettera di invito: il documento con cui l'amministrazione invita le ditta prescelte a presentare la pro-pria offerta;
d) richiesta di offerta: il documento con cui l'amministrazione invita le ditte prescelte a presentare la propria offerta alla trattativa privata.
Oltre le indicazioni di carattere generale e quelle indicazioni specifiche relative alla procedura di aggiudicazione, in ogni documento dovrà essere specificato: l'oggetto,l'importo, la scadenza, i docu-menti richiesti, la qualificazione della ditta, eventuale cauzione, le modalità di pagamento. il responsa-bile del procedimento.
Inoltre, il bando o l'invito potrà prevedere che, in caso di mancata stipula del contratto o man-cata sua esecuzione per colpa del primo aggiudicatario, l'appalto potrà essere aggiudicato alla ditta che segue nella graduatoria finale, quando il metodo di aggiudicazione sia al migliore offerente.
I bandi di gara per l'appalto di lavori pubblici devono essere conformi alle prescrizioni dell'art. 34 bis della L.R. 21/85. ed eventuali successive modifiche.
Impregiudicata per gli appalti di forniture di beni e servizi dì importo pari o superiore a 130 mila ECU l'applicazione delle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie, per quelli inferiori i documenti di cui al primo comma dovranno essere modulati, in rapporto all'importo e con le modifiche previste dal presente regolamento,sui modelli allegati al decreto legislativo n. 358/1992.
Per gli appalti fino a lire l00.000.000 tutti i requisiti delle ditte sono dimostrati e provati mediante dichiarazione autenticata ai sensi degli artt. 20 e 26 della legge 15/68; per importi superiori e fino a lire 100.000.000
sono dimostrati come sopra indicato ma è facoltà dell'amministrazione chiedere a comprova prima della stipula dell'atto negoziale il deposito della relativa documentazione; per importi superiori per par-tecipare alla gara le ditte debbono presentare i certificati relativi alla qualificazione professionale e tec-nica e quelli del casellario giudiziale, della procura della repubblica e della cancelleria fallimentare.
E' vietato l'inserimento nei bandi di gara e nelle lettere di invito di qualsiasi clausola che richieda certificazioni di presa visione o comunque preveda modalità che possano comportare l'individuazione preventiva dei partecipanti alla gara.
Tutti i documenti di cui al comma 1 a cura del servizio contratti sono allegati in bozza alla relativa proposta di deliberazione, redatti definitivamente sulla base ditale deliberazione divenuta esecutiva e, una volta sottoscritti secondo la competenza statutaria, pubblicizzati come previsto dal successivo arti-colo 21.

Articolo 21
PUBBLICITÀ DEI BANDI E DEGLI AVVISI

La pubblicazione obbligatoria dei documenti dì cui all'articolo precedente è effettuata nei ter-mini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti e in particolare come previsto dall'art. 51 e dall'art. 65 della L.R. 10/93, con le seguenti integrazioni.
Per gli appalti di forniture dì beni e servizi i bandi di gara e gli avvisi di gara,debbono essere pubblicati integralmente all'Albo pretorio o se d'importo inferiore a L.80.000.000 IVA esclusa;

- se d'importo superiore L.80.000.000 IVA esclusa riferimento per la pubblicità del bando alle norme vigenti in materia.
- se di importo inferiore a ottanta milioni di lire

- se di importo inferiore a __________ milioni e superiore a __________ milioni; ________________

- se di importo inferiore a __________ milioni. ____________________________________________

Per gli appalti di opere i bandi di gara, oltre che integralmente all'albo e per estratto nei luoghi più
frequentati del comune, dovranno essere pubblicati:
- se di importo superiore a __________ milioni di lire integralmente nella G.U.R.S.;
- se di importo inferiore a __________ milioni ma superiore a __________ ____________________

- se di importo inferiore a __________ milioni.

Articolo 22
SANZIONI IN CASO DI INADEMPIENZE

Per partecipare agli appalti di lavori pubblici e di forniture di beni e servizi, di norma, come previ-sto dall'art. 5 della legge 8.10.1984,n. 687, non è richiesta la cauzione provvisoria, però in caso di mancata stipula del contratto alla ditta inadempiente saranno applicate le sanzioni previste dalla legislazione vigente, compresa la segnalazione all'A.N.C. o alla C.C.I.A.A. per i provvedimenti di compe-tenza e la procedura in danno; inoltre la ditta inadempiente sarà cancellata di ufficio dall'albo delle ditte di fiducia e non potrà partecipare a gare indette da questa amministrazione.

Articolo 23
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico contenente i documenti e l'offerta, che deve essere contenuta in una busta separata ma inclusa nel plico contenente i documenti, deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di una impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente alfine di escludere qualsiasi manomissione.
lì plico e la busta con l'offerta devono riportare l'indicazione del mittente,dell'oggetto e della data della gara o, in caso di trattativa privata, della scadenza per la presentazione dell'offerta.
L'offerta deve indicare chiaramente e senza abrasioni o correzioni non confermate con apposita postilla sottoscritta, pena la inammissibilità, il prezzo o il ribasso offerto sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più favorevole o il ribasso più alto.
Sia l'offerta che eventuali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte personalmente dal titolare della ditta offerente o dal legale rappresentante risultante dalla documentazione presentata in uno con i documenti richiesti.

Articolo 24
TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE

Nei procedimenti di affidamento di lavori pubblici si applicano i termini previsti dal d.l.vo 406/91, che decorrono dalla data di invio del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della CEE, in mancanza dalla data dell'invio alla G.U.R.S., in caso di sola pubblicazione all'albo da quest'ul-tima data. I termini possono essere ridotti quando l'amministrazione ha pubblicato l'avviso di preinformazione per tutti gli appalti aventi o meno rilevanza comunitaria. Per questi ultimi la comunicazione di preinformazione dopo l'approvazione del progetto deve essere affissa almeno all'albo pretorio per 15 giorni.
Nei procedimenti per l'appalto di forniture di beni e servizi di importo uguale o superiore a 130 mila ECU si applicano i termini previsti rispettivamente dal d.l.vo 358/92 o da quello di recepimento della normativa CEE per i servizi; per gli importi inferiori le disposizioni seguenti:
a) nei procedimenti di pubblico incanto per la fornitura di beni o servizi si applica il termine di 5 giorni previsto dall'art. 64 del R.D. 23 maggio 1924,n. 827, ridotto in caso di urgenza e per importi inferiori a lire 80.000.000 a non meno di 5 giorni con espressa motivazione inserita nella delibera a contrattare e decorrente in ogni caso dalla data di pubblicazione del bando;
b) in caso di licitazione privata il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 21 giorni dall'invio delle lettere di invito con raccomandata.
c) in caso di trattativa privata non può essere inferiore a giorni dall'invio della richiesta.
lì computo dei termini è fatto a giorni non calcolando il giorno iniziale ma quello finale; se il giorno finale è festivo o di chiusura degli uffici comunali il termine scade il giorno successivo. Quando è stata fissata un'ora determinata il termine scade all'ora fissata del giorno finale.
Nelle gare per gli appalti sia di lavori che di forniture, le offerte debbono pervenire all'ufficio protocollo del comune, mediante raccomandata espressa o servizio celere del servizio postale statale, entro un'ora prima di quella stabilita per l'aper-tura delle operazioni di gara.
In caso di appalti per forniture inferiori a L.80.000.000 IVA esclusa, le offerte possono pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune anche a brevi mani.

Articolo 25
CELEBRAZIONE DELLE GARE

Tutte le gare saranno celebrate dall'apposita commissione prevista dall'art. 10 tranne per il cottimo fiduciario che sarà presieduta dal tecnico comunale.
Per i pubblici incanti e per le licitazioni private sarà celebrata una pubblica gara nel luogo, giorno ed ora stabiliti nel bando o nella lettera di invito.
Qualora la gara debba essere rinviata per più di due ore, il presidente o il segretario della commissione ne daranno avviso all'albo pretorio avvertendo del nuovo orario, se invece deve essere sospesa o rinviata ad altra data, oltre che avviso all'albo ne sarà data comunicazione a domicilio ai partecipanti mediante telegramma.
Per le trattative private e gli appalti concorsi le sedute della commissione non sono pubbliche.
Il verbale di gara, sottoscritto da tutti i componenti la commissione, a cura del segretario di gara viene mandato successivamente all'albo per la pubblicazione per almeno 3 giorni consecutivi non festivi. Se nei sette giorni successivi all'espletamento della gara non sono stati prodotti reclami, il ver-bale diviene definitivo e il responsabile dell'ufficio contratti invierà le comunicazioni previste dal suc-cessivo articolo 34.
Dopo l'approvazione da parte della G.M. e riscontro positivo da parte dell'Organo Tutorio.

Articolo 26
VERBALE DI GARA

Della celebrazione di tutte le gare sarà redatto apposito verbale che descriverà le varie fasi.
lì presidente, assistito dagli altri componenti la commissione, dichiarata aperta la gara, deposita sul tavolo e a vista le offerte, pervenute e numerate secondo l'ordine del protocollo, facendone consta-tare l'integrità; informa sulla procedura che sarà seguita e sulle prescrizioni del bando o della lettera di invito.
Indi, secondo l'ordine di numerazione, procede all'apertura dei plichi effettuando l'esame dei documenti richiesti, ammettendo le ditte in regola e escludendo motivatamente le altre.
lì plico contenente la documentazione delle ditte ammesse viene affidato al segretario,mentre la busta con l'offerta, numerata nello stesso ordine del plico viene depositata a vista sul tavolo.
Ultimato l'esame dei documenti di tutte le ditte, il presidente annuncia quanto sono state quelle ammesse e procede all'apertura delle loro offerte, dandone lettura ad alta voce.
Ultimata la lettura di tutte le offerte ammesse, il presidente procede all'aggiudicazione secondo il metodo prescelto.

Articolo 27
OFFERTE ANOMALE

Nell'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU per l'individua-zione delle offerte anomale si applicano le disposizioni del d.l.vo 19 dicembre 1991, n. 406; per gli importi inferiori si applica l'articolo 43 della L.R. 21/85 e la verifica che l'offerta non sia anormalmente bassa si effettua solo quando sono state ammesse una o due imprese e con la procedura di cui all'art. 29 del citato d.l.vo 406/91.
Nell'affidamento degli appalti di forniture di beni il cui valore di stima, con esclusione dell'IVA, sia uguale o superiore a 130.000 ECU per l'individuazione delle offerte anomale si applicano le dispo-sizioni del d.l.vo 24luglio 1992, n. 358; per gli importi inferiori si applica la procedura prevista dall'art. 68 della L.R. 10/93; se le ditte ammesse sono due o solo una si applica il terzo comma delI'art. 43 della L.R. 21/85, secondo quanto previsto dall'art. 16 del citato d.l.vo 358/92.
Per l'affidamento degli appalti di servizi aventi rilevanza comunitaria per l'individuazione delle offerte anomale si applicherà la relativa normativa, per gli altri appalti si procederà come previsto dall'inciso finale del comma precedente.

Articolo 28
AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione è l'atto con cui si accerta e si rende nota l'offerta più vantaggiosa, si docu-menta l'incontro dei consensi e si attribuisce l'appalto. in via provvisoria salvo riscontri positivi da parte della G.M. e dell'O.T.
Quando viene specificato nei bando di gara o nella lettera di invito, il verbale di aggiudicazione rappresenta l'atto conclusivo del procedimenti deve essere pubblicato per almeno tre giorni consecutivi non festivi all'albo pretorio e l'aggiudicazione, è soggetta ad approvazione e a controllo, da
parte della GM. e riscontro Tutorio della CO.RE.CO.
Eventuali reclami avverso il verbale di aggiudicazione saranno esaminati dalla giunta che,in sede di autotutela, può motivatamente annullano e fare rinnovare in toto o in parte la procedura, con lo stesso sistema, garanzie e partecipazioni di quello precedente.
lì verbale di gara deve essere sottoscritto da tutti i componenti la commissione, dal segretario e dall'aggiudicatario se presente, altrimenti l'aggiudicazione, che comporta per l'aggiudicatario 'obbligo di stipulare il relativo atto negoziale ai patti e alle condizioni stabiliti ed indicati negli atti prepara-tori, gli deve essere notificata o comunicata con raccomandata R.R..
In caso di trattativa privata, con o senza gara, l'aggiudicazione avviene con atto deliberativo e sarà comunicata come previsto nel successivo articolo 34.