TITOLO III
OGGETTO DEI CONTRATTI
Articolo 12
LAVORI PUBBLICI
Ai fini del presente regolamento per lavori pubblici si intendono quelle attività svolte a favore dell'ente da privati, che per raggiungere un determinato risultato forniscono anche i materiali, che pas-sano in proprietà del committente.
Indicativamente possono raggrupparsi nelle seguenti categorie:
A) lavori di manutenzione, riparazione e conservazione, tendenti a mantenere in efficienza le opere o i beni dell'ente;
B) lavori di ricostruzione, ampliamento e trasformazione delle opere già esistenti;
C) lavori di costruzione di nuove opere.
Per l'esecuzione di lavori pubblici le ditte dovranno, come previsto dall'art. 31 della L.R. 21/85, (i) essere iscritte per la categoria corrispondente all'A.N.C. oppure, per attività similari come previsto dalle vigenti disposizioni, alla C.C.l.A. o all'albo artigiani o al registro prefettizio in caso di cooperative.
(i) della L.R. lQ/93 e della L.R. 26/93,
- Per i lavori di cui alle lettere B) e C) si applicheranno le relative norme del capo I della LR. 10/93 e i criteri di affidamento previsti dalla L.R. 21/85, tranne in caso di interventi di urgenza e somma urgenza in cui si applicherà l'articolo 39 della L.R.21/85.
Per i lavori di cui alla lettera A) si può anche procedere:
- in economia, come previsto dal vigente regolamento dei lavori in economia;
come previsto dall'articolo 39 della L.R. 21/85, in caso di interventi di urgenza o di somma urgenza.
Per i lavori in economia si può prescindere dall'iscrizione all'albo comunale di cui all'art. 19 qua-lora non sia prevista la relativa categoria oppure trattasi si lavori specifici che per urgenza o particola-rità debbono essere affidati ad una particolare ditta.
Articolo 13
FORNITURE DI BENI
Ai fini del presente regolamento per forniture di beni si intendono i contratti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione, l'acquisto a riscatto oche, in generale, servono a rifornire l'ente di cose mobili, ivi compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, di adattamento e messa in opera, sia che riguardino cose già esistenti sia cose da costruire dallo stesso fornitore.
Sono comprese fra le forniture, altresì, le riparazioni e le manutenzioni per le quali la fornitura del relativo materiale, per prezzo o valore aggiunto, supera l'importo del lavoro necessario.
La fornitura può aver oggetto somministrazioni periodiche o continuative oppure la fornitura in un unica soluzione.
Nel caso di somministrazioni periodiche o continuative il contratto, in conformità a quanto stabi-lito con la deliberazione a contrattare, dovrà specificare tempi e modi della somministrazione e del relativo pagamento e, per la parte non regolata, si applicherà la disciplina dei contratti di somministrazione.
Se le caratteristiche del bene e le esigenze del servizio cui il bene è destinato lo consentono, il preventivo, il capitolato, ecc., approvato con la delibera a contrattare,farà riferimento alle caratteristi-che del bene evitando di indicare la ditta produttrice in modo da non ridurre la partecipazione delle ditte interessate. In questi casi per l'aggiudicazione si potrà fare riferimento oltre al prezzo, alla conse-gna, al costo di utilizzazione e ad altri elementi da individuare nel preventivo o capitolato e da indicare nei documenti che indicono o pubblicizzano l'appalto.
Per l'individuazione delle categorie di beni si può fare riferimento alle tabelle merceologiche di cui al D.M. 4.9.1988, n. 375.
Articolo 14
FORNITURE DI SERVIZI
Ai tini del presente regolamento i servizi di norma sono costituiti da qualsiasi utilità senza elabo-razione o trasformazione di materia e senza aggiunte o modifiche al bene esistente e, pertanto, diversa dalla realizzazione di un opera, dall'esecuzione di un lavoro pubblico o dalla fornitura di un bene; utilità prodotta da una ditta con l'apporto della propria organizzazione e costituente il risultato di una attività di lavòro con l'impegno dei mezzi necessari, di norma di proprietà della ditta stessa.
Indicativamente si possono raggruppare come segue:
A servizi di gestione con manutenzione: di impianti tecnologici, di riscaldamento, elettrici, ecc.; di
parchi e giardini, impianti comunali, ecc.;
B servizi di gestione o assistenza per i servizi informatici;
C servizi di pulizia locali;
D servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, disinfezione, ecc.;
Eservizi sanitari, sociali e assistenziali, ricreativi, culturali;
Fservizi di refezione e ristorazione;
G servizi finanziari e bancari.
Sono comprese fra le forniture di servizi, altresì, le riparazioni e la manutenzioni per le quali la fornitura del relativo materiale, per prezzo o valore aggiunto. non supera l'importo del lavoro necessario.
Rientrano fra le forniture di servizi anche quelle manutenzioni il cui oggetto non sia stato individuato a priori e consistenti nello svolgimento di tutte le prestazioni necessarie per conservare, in un certo periodo di tempo, beni mobili o immobili in condizioni di attività e funzionamento, qualora le pre-stazioni richieste non abbiano per oggetto trasformazioni, modificazioni o innovazione della realtà preesistente.
Rientrano fra i servizi pure quelle attività per il cui espletamento sono necessari beni strumentali, quali carburanti, pezzi di ricambio, attrezzature, utensili, ecc., che devono essere forniti dal-l'appaltatore.
Sono esclusi i servizi pubblici comunali, rientranti nelle competenza istituzionale dell'ente e nei quali l'ente esercita la sua podestà di imperio e al privato, mediante concessione, convenzione o affi-damento ai sensi dell'articolo 22 e della lettera <> dell'articolo 32 della legge 142/90. recepita dalla L.R. 48/91, è trasferito il potere autoritativo del comune.
Articolo 15
NORME COMUNI
I lavori e le forniture di beni e servizi possono essere eseguiti in economia, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento, quandol'urgenza, la qualità della prestazione, le sue modalità di esecuzione, la sua limitazione nel tempo e nello spazio, la ridotta entità della spesa rendono irrealizzabile o antieconomico e non funzionale il ricorso alle normali procedure.
Per i contatti di durata, per quelli di somministrazione e per quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria protratta nel tempo, di norma e secondo le esigenze e le disponibilità finanziarie, i preventivi o le perizie potranno essere riferiti a un trimestre, ad un semestre o ad un anno, mentre, se possibile, la durata del contratto potrà essere riferita ad un anno, con facoltà per l'amministrazione di recesso ogni trimestre o semestre.
Quando non sia possibile riportare la previsione contrattuale ad una delle fattispecie descritte negli articoli precedenti, l'ente può mettere in essere un contratto misto,cioè un contratto risultante dalla combinazione degli oggetti di cui ai precedenti articoli, considerati unitariamente in dipendenza di un unico nesso obiettivo e funzionale, in modo da dar vita ad una convenzione unitaria e per la cui regolamentazione si farà capo alla disciplina dello schema negoziale prevalente.
Per i contratti misti di cui al comma precedente possono essere, già con il preventivo o con il capitolato, stabilite alcune caratteristiche peculiari di ciascun rapporto e i relativi obblighi e diritti del-l'appaltatore, che integrano lo schema negoziale prevalente.