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Il Comune

CAPO V
GESTIONE DELLE SPESE

ART. 34
FASI PROCEDURALI DI EFFETTUAZIONE DELLE SPESE

La gestione delle spese deve essere preordinata secondo le seguenti fasi procedurali:

  1. impegno;
  2. liquidazione;
  3. ordinazione;
  4. pagamento.

In tutte le fasi procedurali, spetta alla responsabilità del dipendente che propone l'atto di spesa curare che il suddetto atto sia:

  • emanato dall'organo competente,
  • predisposto tempestivamente rispetto alle scadenze tenendo anche conto dei tempi necessari:
    1. per gli adempimenti propedeutici all'adozione cd alla successiva esecutività;
    2. affinchè l'obbligazione possa essere assunta entro il termine dell'esercizio;
  • Redatto in forma chiara e coerente nel rispetto delle norme legislative e regolamentari, cui articoli di riferimento devono esse riportati nelle proposte di deliberazioni.

Il dipendente deve altresì, accertare:

  • che la spesa sia prevista nel Bilancio e nel Piano Esecutivo di Gestione;
  • che sia determinato l'ammontare dell'onere previsto, tenuto conto di tutti gli clementi di costo, ivi compresi gli oneri fiscali, quelli indiretti o differiti nonché quelli eventuali;
  • che l'atto di spesa sia corredato di tutta la relativa documentazione.
  • I dipendenti responsabili degli adempimenti di competenza dalla Ragioneria Generale, sono tenuti, con nota motivata controfirmata dal Ragioniere Generale a restituire al proponente gli atti di spesa redatti in difformità al precedente comma 3.
  • Copia degli atti restituiti e della nota deve essere trasmessa al Segretario Generale il quale esperiti i necessari accertamenti, adotta i provvedimenti di competenza.
  • Copia della nota, i risultati degli accertamenti e i conseguenti provvedimenti adottati devono essere trasmessi per conoscenza al Presidente del Collegio dei Revisori.

ART. 35
IMPEGNO DELLE SPESE

Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco i Responsabili dei Programmi ed i Responsabili dei Servizi, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla legge e dallo statuto, adottano atti di impegno nei limiti dei fondi previsti in bilancio.
Gli atti di impegno relativi a competenze gestionali, anche in attuazione del piano esecutivo di gestione, sono assunti dai Responsabili dei Servizi con proprie determinazioni. Le determina-zioni sono classificate cronologicamente per servizio di provenienza e raccolte in copia presso la Segreteria.
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute a creditori individuati, per ragioni determinate, a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine dell'esercizio.
Qualora la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati.
Possono essere assunti impegni a carico dei bilanci futuri per spese comunque comprese nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale.
Le spese per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi, per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, compreso gli interessi di preammortamento e gli oneri accessori, nonché per quelle dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge, si considerano impegnate con l'approvazione del bilancio e successive variazioni.

Le spese in conto capitale finanziate con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si conside-rano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del correlato accertamento di entrata.
Per le spese finanziate con entrate trasferite aventi vincolo di destinazione, la attestazione di copertura finanziaria viene resa nei limiti del correlato accertamento di entrata. Per le spese consolidate e ricorrenti rispetto agli esercizi precedenti, le procedure di spesa possono essere avviate anche prima dell'accertamento dell'entrata. In questo caso, l'attestazione di copertura finanziaria viene resa solo esclusivamente per gli atti proposti nel rispetto di quanto previsto nel seguente comma 11.
Le spese in conto capitale. si considerano altresì impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi:

  • con i trasferimenti sul fondo investimenti di cui alla legge regionale 1/79, si considerano impegnate a seguito l'assegnazione definitiva dei fondi da parte della regione e con l'adozione delle deliberazioni di riparto definitivo. salvo disposizioni diverse disposte dalla Regione Siciliana.
  • le spese finanziate con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, si considerano impegnate in corrispondenza e per l' ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato.
  • con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare dei prestito sottoscritto.
  • con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate.

Si considerano altresì impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.
Per le spese che per la loro particolare natura, hanno durata superiore a quella del Bilancio Pluriennale e per quelle determinate che iniziano dopo il periodo considerato dallo stesso, si tiene conto, nella formazione dei bilanci futuri,degli impegni relativi, rispettivamente, al periodo residuale ed al periodo successivo.
Gli atti di cui ai commi 4 - 6 - 7 del presente articolo,devono espressamente indicare sia nella parte motiva sia nel dispositivo, anche ai fini della necessaria informazione del terzo, i termini e le modalità per la definitiva esecutività dell'impegno.

Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico del predetto esercizio. Le differenze tra le somme definitivamente previste negli stanziamenti del bilancio e le somme impegnate costituiscono economie di bilancio e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

ART. 36
PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

I Servizi che redigono proposte di deliberazioni,determinazioni o provvedimenti di qualsiasi natura dai quali possono derivare, in modo diretto o indiretto, obbligazioni finanziarie, sono tenuti a trasmettere alla Ragioneria le proposte, le determinazioni e i provvedimenti con l'indi-cazione degli oneri previsti,dell'esercizio e dello stanziamento di bilancio cui devono essere imputati gli oneri medesimi.
La Ragioneria entro i cinque giorni successivi a quello di ricezione, esegue le verifiche di cui al successivo art. 37, annotando nelle scritture gli impegni in corso di formazione e apponendo sulle proposte di deliberazioni e determinazioni l'attestazione di copertura finanziaria ed il pre-scritto parere contabile nel rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di entrata. Tale ordine può essere modificato in casi eccezionali previa autorizzazione motivata dai Sindaco.
Per le spese afferenti a procedure in via di espletamento,l'atto autorizzativo dell'avvio del pro-cedimento costitutivo del vincolo sulle previsioni di bilancio, determina una prenotazione di impegno. Gli impegni non rientranti nei punti 4-5-6-7-8 e 9 del precedente art. 35, con la chiu-sura dell'esercizio finanziario decadono qualora non si perfezionano obbligazioni giuridiche verso i terzi e l'impegno di spesa determina economia della previsione di bilancio sul quale era stato costituito il vincolo.

ART. 37
ADEMPIMENTI PROCEDURALI ATTI DI IMPEGNO

Tutti gli atti di cui al precedente articolo, non appena formalizzati, devono essere inoltrati alla Ragioneria dalla Segreteria della Giunta o del Consiglio o dai Servizi per l'annotazione. L'inoltro deve avvenire a mezzo elenco entro 5 giorni dalla formalizzazione.
Alla Ragioneria devono essere trasmessi, negli stessi termini e con le stesse modalità, gli atti che impegnano il bilancio pluriennale.
Gli atti in forza dei quali si considerano impegnate le spese di cui ai commi 6, 7 e 5 del prece-dente articolo 35, devono essere, altresì, trasmessi alla Ragioneria a cura del Responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata, entro 15 giorni dall'avvenuta acquisizione della idonea documentazione.
Qualora gli atti che hanno formato oggetto di impegno non siano stati formalizzati, la Segrete-ria della Giunta o del Consiglio, o i Servizi, sono tenuti, ognuno per gli atti di propria compe-tenza, a trasmetterne copia alla Ragioneria entro il termine massimo del 5 gennaio dell'eserci-zio successivo.
È fatto obbligo al Responsabile del Servizio che ha espletato il procedimento di spesa conclusosi con il perfezionamento dell'obbligazione verso terzi,di dare comunicazione alla Ragioneria non oltre i quindici giorni successivi del titolo giuridico, del soggetto creditore e della somma dovuta. per le obbligazioni perfezionate dopo il 22 dicembre, la comunicazione deve essere resa entro il 5 gennaio dell'esercizio successivo.

ART. 38
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Qualsiasi atto che comporti spese a carico dell'Ente è nullo di diritto se privo della attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile della Ragioneria.
Qualora l'atto comporti spese in tutto o in parte a carico di esercizi successivi, l'attestazione di copertura viene resa con riferimento ai corrispondenti stanziamenti del bilancio pluriennale e dei bilanci annuali seguenti.
Con l'attestazione viene garantita la disponibilità finanziaria sul pertinente stanziamento di bilancio e sul pertinente capitolo del Piano Esecutivo di gestione.
Per le spese finanziate con entrate trasferite aventi vincolo di destinazione, l'attestazione di copertura finanziaria viene resa nei limiti dei correlato accertamento di entrata. Per le spese consolidate ricorrenti rispetto agli esercizi precedenti, le procedure di spesa possono essere avviate anche prima dell'accertamento dell'entrata. In questo caso, l'attestazione di copertura finanziaria viene resa solo esclusivamente per gli atti proposti nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 35, comma 12 e deve essere espressamente condizionata alla realizzazione della relativa entrata. Con le stesse limitazioni e modalità viene resa l'attestazione di copertura finanziaria in caso di esercizio provvisorio e di gestione provvisoria dei bilancio.
L'attestazione non può essere resa nel caso in cui l'ultimo rendiconto approvato si presenti in disavanzo di amministrazione e fino a quando non siano stati approvati i provvedimenti di copertura dello stesso.
Le attestazioni di assenza di copertura finanziaria sono immediatamente trasmesse in copia al Collegio dei Revisori ed al Segretario Generale per gli adempimenti di competenza di cui all'ari. 33, comma 5 del presente regolamento.

ART. 39
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Su ogni proposta di deliberazione o determinazione o di altro provvedimento che comporti entrate o spese, il Responsabile della Ragioneria esprime il parere di regolarità contabile, previa verifica:

  1. della regolarità della documentazione;
  2. della corretta imputazione della entrata e della spesa;
  3. dell'esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell'obbligazione;
  4. della conformità alle norme fiscali;
  5. del rispetto dell'ordinamento contabile degli enti locali e delle norme del presente regola-mento.
  6. della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa, quando il parere e reso relativamente a materie attinenti ai bilanci.

Il parere di cui al comma precedente deve essere reso non oltre 3 giorni lavorativi successivi a quello di ricezione della proposta.
L'organo deputato ad adottare l'atto, in presenza di parere negativo, può ugualmente assumen-done la responsabilità adottare il provvedimento con apposita motivazione circa le ragioni dic inducono a disattendere il parere stesso.

ART. 40
SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA

Nel caso di lavori pubblici ordinati a seguito di eventi eccezionali o imprevedibili, allorquando ricorrono circostanze riconducibili alla somma urgenza e nei limiti di quanto necessario a ripristinare condizioni di sicurezza, il relativo impegno di spesa deve essere formalizzato con prov-vedimento da assumere non oltre il quindicesimo giorno successivo all'ordinazione della pre-stazione a carico del bilancio dell'esercizio in corso.
Le spese di cui al primo comma eseguite nel mese di dicembre sono regolarizzate entro e non oltre il termine finale del 31 dicembre.
In caso di mancata formalizzazione non può darsi corso all'emissione del mandato di pagamento.
I provvedimenti di cui al presente articolo devono a cura del Responsabile che li ha adottati. essere trasmessi in copia al Collegio dei Revisori. al Presidente del Consiglio Comunale e comu-nicati ai Consiglieri nel primo Consiglio utile.

ART. 41
LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

La liquidazione della somma certa e liquida dovuta è effettuata dal Responsabile Programma e del Servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, stilla base dei documenti giusti-ficativi comprovanti il diritto del creditore, previo accertamento del regolare adempimento de-ll'obbligazione giuridica da parte dello stesso creditore e nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
Il provvedimento di liquidazione adottato dal Responsabile del Servizio, con il quale viene liqui-data la spesa, è trasmesso, unitamente ai documenti giustificativi, alla Ragioneria per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.
Al Provvedimento di cui al comma precedente è, altresì,allegato il mandato di pagamento sot-toscritto dallo stesso Responsabile del Servizio.
Quando si tratti di spese fisse derivanti da leggi o da impegni permanenti che hanno scadenza determinata, la liquidazione coincide con la fase dell'ordinazione di cui al successivo art.42
La liquidazione riguardante lavori pagabili con stati di avanzamento è predisposta dall'ufficio che segue i lavori, precisando i risultati conseguiti e l'importo delle eventuali economie di spesi realizzate.

ART. 42
ORDINAZIONE DELLE SPESE

L'ordiazione è la fase con la quale viene impartito l'ordine di pagare al creditore quanto dovuto, mediante l'emissione in triplice copia del mandato di pagamento, numerato in ordine progressivo per ciascun esercizio finanziario, tratto sul Tesoriere, contenente i seguenti dementi:

  • esercizio finanziario;
  • intervento o capitolo di bilancio, distintamente per residui o competenza e relativa disponi-bilità-
  • codifica;
  • creditore, completo di generalità anagrafiche; nonché, ove richiesto, codice fiscale o partita IVA;
  • causale del pagamento;
  • somma lorda da pagare in cifre e in lettere con l'evidenziazione dell'importo netto e delle ritenute operate;
  • modalità di estinzione con l'indicazione del soggetto autorizzato a quietanzare nei casi di pagamento diretto;
  • data di emissione;
  • estremi del provvedimento di liquidazione della spesa in base al quale il mandato viene emesso;
  • eventuale scadenza entro la quale il pagamento deve essere eseguito.

Fino a quando i vari Uffici dei Responsabile di Servizio non saranno dotati di programmi idonei alla emissione dei mandati, gli stessi su ordinazione dei Responsabile del Servizio che ha ese-guito la liquidazione, controllata la sussistenza dell'impegno e della liquidazione, vengono com-pilati dalla Ragioneria Generale, e sottoscritti da parte del Responsabile del Servizio ordinante. Gli uffici dei Responsabili dei Programmi e dei servizi devono collegarsi ai programmi della Ragioneria entro un anno dalla entrata in vigore dei presente Regolamento.

Ai soli fini della legittimazione nei confronti del Tesoriere,il Mandato di Pagamento viene sot-toscritto dal Ragioniere Generale o da un suo sostituto. Della trasmissione al Tesoriere viene informato il Responsabile del Servizio che ha emesso il mandato, il quale dispone che sia dato avviso al creditore.

I mandati di pagamento in duplice copia vengono inoltrati al Tesoriere a mezzo di elenco in duplice copia, numerato e datato, di cui uno è restituito firmato per ricevuta.
Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi imputati sullo stesso intervento o capi-tolo, che dispongono pagamenti ad una pluralità di soggetti, anche se accompagnati da un ruolo indicante i vari creditori, i titoli da cui sorge l'obbligo a pagare i diversi importi da corrispon-dere.
Dopo il 15 dicembre non possono essere emessi mandati di pagamento, ad esclusione di quelli riguardanti il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle rate di ammortamento dei mutui o pagamenti aventi scadenza successiva a tale data.

Il Tesoriere estingue i mandati e provvede alla loro restituzione alla Ragioneria anche in conformità a quanto stabilito con la convenzione di tesoreria.
Ogni mandato di pagamento è corredato dagli atti e documenti giustificativi della spesa.
In caso di esito negativo dei controlli, il Ragioniere Generale comunica, con atto motivato, al dipendente richiedente il rifiuto della compilazione del mandato di pagamento dandone conte-stuale comunicazione al Segretario Generale ed al Collegio dei Revisori.

ART. 43
PAGAMENTO DELLE SPESE

Il pagamento è il momento conclusivo del procedimento di effettuazione delle spese che si rea-lizza con l'estinzione, da parte del Tesoriere, della obbligazione verso il creditore.
Il pagamento di qualsiasi spesa deve avvenire esclusivamente tramite il Tesoriere. E ammesso il pagamento diretto attraverso il servizio di cassa economale solo per i casi previsti dai relativo regolamento.

Il Tesoriere è tenuto ad effettuare, anche in assenza di ordinazione della spesa, pagamenti deri-vanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni. La Ragioneria entro quin-dici giorni e comunque entro il termine del mese in corso provvede ad emettere il mandato di pagamento dandone comunicazione al servizio competente.

ART. 44
PAGAMENTO DI SPESE SU ORDINATIVI DI ACCREDITAMENTI REGIONALI O DI ALTRI ENTI NON GESTITI IN BILANCIO

I Responsabili dei Settori che curano la parte tecnico-amministrativa del procedimento, cure-ranno anche la emissione dei mandati o ordinativi di pagamento, l'invio agli enti pagatori e la rispettiva rendicontazione delle spese sostenute;
Ove i pagamenti di cui al comma 1° comportano ritenute erariali (IRPEF) entro il 31 dicembre dell'anno in corso, i Responsabili dei Settori,trasmettono alla Ragioneria Generale copia delle quietanze di versamento con tutti gli elementi necessari ai fini della compilazione della dichia-razione dei redditi (Mod.770).

ART. 45
RESIDUI PASSIVI

Le spese impegnate a norma dell'art. 35 e non pagate entro il termine dell'esercizio costitui-scono residui passivi.
Possono essere mantenuti fra i residui passivi dell'esercizio esclusivamente le partite a debito che hanno formato oggetto di revisione in sede di conto del bilancio.
L'elenco dei residui passivi annualmente revisionato,sottoscritto dal Responsabile della Ragio-neria, deve essere consegnato al Tesoriere ad avvenuta approvazione del rendiconto.
Nelle more dell'acquisizione dell'elenco di cui al comma precedente, il Tesoriere è tenuto ad estinguere mandati di pagamento, emessi in conto residui, sulla base di attestazione di sussi-stenza del debito resa dal Responsabile della Ragioneria in sede di ordinazione della spesa.
I Residui Passivi sono compresi tra le passività del Conto Patrimoniale.

ART. 46
SPESE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO

Le spese del Servizio economato sono disciplinate da apposito regolamento, che detta disposi-zioni relativamente alla esecuzione, alla liquidazione ed al pagamento, nonché a quant'altro è necessario per la completa disciplina.