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Il Comune

CAPO VIII
SERVIZIO DI TESORERIA

ART. 65
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il Comune affida il servizio di Tesoreria al Concessionario del servizio di esattoria, nel caso intenda valersi della facoltà di cui al 5° comma dell'art. 32 del D.P.R. 43/88.
L'affidamento del servizio ad altro Istituto di credito viene effettuato mediante la procedura della licitazione privata con le modalità che rispettino il principio della concorrenza da esperirsi tra Istituti di credito con sportello operante nel capoluogo sulla base dei criteri stabiliti con deli-berazione dell'Organo consiliare ed espletato in base a convenzione anch'essa deliberata dal-l'organo consiliare. In ogni caso è fatto obbligo al Tesoriere tenere lo sportello nel Comune di Biancavilla.
Il Tesoriere è agente contabile dell'Ente.

ART. 66
CONVENZIONE DI TESORERIA

I rapporti fra il Comune e il Tesoriere sono regolati dalla legge e da apposita convenzione di tesoreria deliberata dal Consiglio Comunale. In particolare la convenzione stabilisce:

  • la durata del servizio;il rispetto delle norme di cui al sistema di Tesoreria unica introdotto dalla legge 29 ottobre 1984 n. 720 e successive integrazioni e modificazioni;
  • le anticipazioni di cassa;
  • le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;la tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie;
  • i provvedimenti in materia di bilancio da trasmettere al Tesoriere;
  • la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi da trasmettere agli Organi centrali ai sensi di legge.

ART. 67
OPERAZIONI DI RISCOSSIONE E PAGAMENTO

Nel capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio di tesoreria deve essere previsto che la for-nitura dei modelli connessi alle operazioni di riscossione è a carico del Tesoriere. La modulistica deve essere preventivamente approvata per accettazione da parte del Responsabile della Ragio-neria e non è soggetta a vidimazione.La registrazione delle entrate deve essere eseguita quotidianamente sul giornale di cassa. Le riscossioni in attesa della emissione di ordinativi di incasso, sono registrate come entrate prov-visorie restando, comunque, a carico del Tesoriere l'obbligo di annotare la causale dell'incasso.Il Tesoriere deve comunicare entro il giorno successivo le operazioni di riscossione e di paga-mento eseguite mediante trasmissione di copia stralcio del giornale di cassa o documento simi-lare, con allegato la copia dei mandati di pagamento quietanzati e copia delle quietanze di riscossione. Qualora la Ragioneria rilevi discordanze rispetto alle scritture contabili dell'Ente formula, entro i successivi dieci giorni, le opportune contestazioni.In alternativa al tesoriere l'ente locale può affidare al concessionario della riscossione, sulla base di apposita convenzione, la riscossione volontaria e/o coattiva o in ambedue le forme, delle entrate patrimoniali ed assimilate nonchè dei contributi spettanti, secondo le disposizioni di cui all'art.69 del D.P.R.28/01/1988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 68
COMUNICAZIONI E TRASMISSIONI DOCUMENTI FRA COMUNE E TESORIERE

Le comunicazioni e gli aggiornamenti inerenti la gestione del bilancio, le verifiche sull'anda-mento delle riscossioni e dei pagamenti, nonchè la trasmissione dei mandati di pagamento e degli ordinativi d'incasso, possono essere effettuati utilizzando sistemi informatici e relativi supporti qualora ciò sia concordato fra le parti.

ART. 69
VERIFICHE DI CASSA

Il tesoriere è responsabile della corretta tenuta e conservazione dei documenti e dei registri d'obbligo, dai quali possano rilevarsi le giacenze di liquidità distinte dei fondi a destinazione vincolata, e la dinamica delle singole componenti.Il Tesoriere è, altresì, tenuto a mettere a disposizione del Comune e dell'Organo di revisione tutta la documentazione utile per le verifiche di cassa.

ART. 70
GESTIONE DEI TITOLI E VALORI

Le operazioni di movimento dei titoli di proprietà dell'ente sono disposte dal Responsabile della Ragioneria.Gli ordinativi di incasso dei depositi definitivi di somme,valori o titoli che terzi effettuano a garanzia degli impegni assunti con l'Ente sono sottoscritti dal Responsabile della Ragioneria, con le modalità e nei tempi di cui ai precedenti artt. 29 e 30.L'autorizzazione allo svincolo dei depositi, di somme, valori o titoli costituiti da terzi è disposta dal Responsabile del Servizio competente che ha acquisito la documentazione giustificativa del diritto al rimborso. L'atto di liquidazione e l'ordinazione della spesa sono sottoscritti dallo stesso Responsabile del Servizio.I depositi provvisori effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali, sono oggetto di bolletta di Tesoreria diversa dalla quietanza e annotati in apposito registro tenuto a cura del competente Servizio. Lo svincolo avviene su ordinazione del Responsabile del Servizio che effet-tua la gara.

ART. 71
RESA DEL CONTO

Il Tesoriere rende il conto della gestione annuale entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.Il conto del tesoriere costituisce documento idoneo a rappresentare la gestione di cassa.

ART. 72
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Nei casi e nei limiti previsti dalle disposizioni di legge in vigore, con deliberazione della Giunta, possono essere richieste al Tesoriere anticipazioni di cassa.Il Tesoriere si rivale delle anticipazioni concesse su tutte le entrate del Comune fino alla totale compensazione delle somme anticipate.I relativi interessi e accessori sono corrisposti al Tesoriere a mezzo deliberazione di Giunta dal momento dell'effettiva utilizzazione delle somme ed entro dieci giorni dalla ricezione dell'e-stratto conto relativo alle somme anticipate.

ART. 73
SOMME INDISPONIBILI

Con riferimento alla normativa che individua i servizi essenziali per l'efficiente funzionamento dell'Amministrazione Comunale, il Tesoriere deve rendere indisponibile, nella misura determi-nata con deliberazione della Giunta, la giacenza di cassa.In caso di pignoramento delle suddette somme in violazione delle norme di legge in vigore e/o di assegnazione dell'Autorità Giudiziaria, il Tesoriere è tenuto a darne immediata comunica-zione al Segretario Generale, al Capo del Settore del Servizio legale e al Ragioniere Generale.

ART. 74
FIRME AUTORIZZATE

Le firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento vengono preventivamente comunicate al Teso-riere dal Ragioniere Generale.Del pari, devono essere tempestivamente comunicate al Tesoriere le eventuali. variazioni che possono intervenire per decadenza o nomina.Le superiori comunicazioni devono essere corredate dalle copie delle deliberazioni degli organi competenti che hanno conferito i relativi poteri.Per gli effetti delle comunicazioni di cui ai commi precedenti, il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o all'impedimento dei titolari.Per le trasmissioni mediante utilizzazione di mezzi informatici vengono concordate le chiavi di accesso e le relative firme elettroniche.

ART. 75
RESPONSABILITÀ DEL TESORIERE E RELATIVE SANZIONI

Il tesoriere nell'adempimento degli obblighi assunti adopera la diligenza di buon padre di fami-glia, dovendo rendere indenne il Comune di BIANCAVILLA da qualunque colpa, anche se lievis-sima, o negligenza, tanto propria quanto del Cassiere e degli altri dipendenti;Per eventuali danni causati al Comune o a terzi ovvero nell'ipotesi che non ottemperi corret-tamente a quanto stabilito nel presente Regolamento e nella Convenzione di Tesoreria, il Teso-riere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio;I casi fortuiti e di forza maggiore, restano tutti, nessuno escluso, a rischio e pericolo del Tesoriere;

ART. 76
DURATA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Le norme che disciplinano il Servizio di Tesoreria previste dalla legislazione in vigore e dal pre-sente Regolamento sono integrate dalla Convenzione di Tesoreria.La durata della Convenzione non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque.