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Il Comune

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1
Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.
In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il com­binato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n.449.
Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini deter­minati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli proce­dimenti.

Articolo 2
Soggetto passivo

Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

Articolo3
Terreni considerati non fabbricabili


D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446, art. 59, comma 1, lettera a)
Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell?applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell?articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi che conseguono, dall?attività agricola,almeno il 50% del reddito dichiarato ai fini dell?IRPEF per l?anno precedente.
Ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, comma 1, lett. b), e 9 del Decreto legislativo n. 504/1992, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall?articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità,vecchiaia e malattia.
Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere autodichiarate a norma di legge.

Articolo 4
Esenzioni

(D.Lgs.15 dicembre 1997 n.446, art 59,comma 1,lettere b) e c)
In aggiunta alle esenzioni'imposta comunale sugli immobili previste dall'art.7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province,dagli altri comuni, dalle comunità montane,dai consorzi fra detti enti territoriali,dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
L'esenzione di cui all'articolo 7 comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali,si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utiliz­zati,siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'en­te non commerciale utilizzatore.

Articolo 5
Pertinenze delle abitazioni principali

D.Lgs.15 dicembre 1997 n.446, art 59,comma 1,lettere e e)
Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L?assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento,anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage e box e posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubi­cati nello stesso edificio e complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.
Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e sepa­rate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992,ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1) nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell?abitazione principale.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di impo­sta,ai sensi dell'articolo 4 del decretolegislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 2° grado.
Per area costituente pertinenza del fabbricato ai sensi dell?art. 2, comma 1,lettera a), del D.Lgs. 504/92 s?intende l?area che nel catasto fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato. La stessa,anche se considerata fabbricabile dai vigenti strumenti urbanistici comunali,costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

Articolo 6
Aree divenute inedificabili

D.Lgs.15 dicembre 1997 n.446, art59,comma1,lettera f
Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro due anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura prevista dalla legge in materia tributaria o in assenza al tasso legale vigente.

Articolo 7
Valore aree fabbricabili

D.Lgs.15 dicembre 1997 n.446, art 52 e 59,comma1,lettera g
Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n.504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili,vengono determinati annualmente con delibera del Consiglio Comunale.
Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 del D.Lgs.n. 504/92, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l?imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con provvedimento dell?Amministrazione comunale.

Articolo 8
Fabbricati fatiscenti

D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, art 59,comma1,lettera h
Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato,delle persone.
Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio,gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando la circostanza prescritta per ottenere il beneficio, ed allegando il provvedimento dell?Ufficio Tecnico Comunale o perizia tecnica giurata.

Articolo 9
Validità dei versamenti dell'imposta

D.Lgs.15 dicembre 1997 n.446,art59,comma1,lettera i
I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Articolo 10
Comunicazione di variazione

D.Lgs.15 dicembre 1997 n.446, art 59,comma 1,lettera l,n.1
Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell?imposta comunale sugli immobili (ICI), di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l?attività di controllo sostanziale:
è eliminato l?obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione;
conseguentemente sono eliminate:

  • le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà,incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di accertamento d?ufficio per omessa presentazione della dichiarazione;
  • le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione;

è introdotto l?obbligo del contribuente di comunicare al comune gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell?anno, entro il primo semestre dell?anno successivo. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del comune, per l?esercizio dell?attività di accertamento sostanziale di cui alla successiva lettera f); essa deve contenere la sola individuazione dell?unità immobiliare interessata,con l?indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva; per la sua mancata o tardiva trasmissione si applica la sanzione amministrativa minima prevista dalla legge.
resta fermo l?obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione,entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno, il versamento,rispettivamente in acconto ed a saldo,dell?imposta dovuta per l?anno in corso. Il versamento continua ad essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell?ambito del territorio del comune;
l?Ente tenendo anche conto delle capacità operative dell?Ufficio Tributi,individua, per ciascun anno d?imposta,sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo;
Il funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate dalla giunta verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui alla precedente lettera c), anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell?anno di imposta considerato;determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l?ha versata, in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato ?avviso di accertamento per omesso versamento ICI? con l?indicazione dell?ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi;
Sull?ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell?art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni,si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento;
Alle sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e g) non è applicabile la definizione agevolata(riduzione ad un quarto) prevista dagli articoli 16,comma 3 e 17,comma 2,del decreto legislativo n. 472/1997 né quella prevista dall?art. 14, comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall?art. 14 del decreto legislativo n.473/1997;
L?avviso di cui alla precedente lettera f) deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l?imposizione.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta,ai sensi dell?art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto dall?anno di approvazione del presente regolamento.
Per gli anni d?imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal D.Lgs. 504 del 30 dicembre 1992, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione,degli avvisi di accertamento d?ufficio per omessa presentazione della dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni.

Articolo 11
Disciplina dei controlli

D.Lgs.15 dicembre 1997 n.446, art 59,comma1,lettera e, nn.2 e 3
L?Ente, con apposita deliberazione,da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per il controllo delle dichiarazioni individuando il settore o gli immobili oggetto del controllo.
E?fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce l?imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell?imposta o maggiore imposta dovuta,delle sanzioni e degli interessi.
Il responsabile dell?Ufficio Tributi, in relazione al disposto dell?art. 59, comma 1, lettera e) n. 5,del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell?attività di controllo, mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all?evasione,e a seguito di formale autorizzazione, da parte dell?Amministrazione, organizza un gruppo di lavoro, o affida a terzi il servizio di controllo.
La disciplina del presente articolo,in relazione al disposto dell?art. 59,comma 3, del D.Lgs. 446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

Articolo 12
Modalità dei versamenti - Differimenti

D.Lgs.15 dicembre 1997 n.446,art 59,comma 1,lettere n) e o)
I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:
il concessionario della riscossione tributi;
il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
il versamento tramite il sistema bancario.
Il comma è stato annullato dal CO.RE.CO. nella seduta del 04.05.2000 con decisione n.2517/2517
?I termini per i versamenti sono differiti di 60 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei quindici giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da gravi eventi familiari documentabili o per calamità naturali.