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Il Comune

CAPO II
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 13
Accertamento con adesione


(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 ? Art. 59 comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Art.50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)
E? introdotto in questo comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l?imposta comunale sugli immobili, I.C.I.,l?istituto dell?accertamento con adesione del contribuente
Competente alla definizione dell?accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all?art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
L?accertamento definitivo con adesione non è soggetto ad impugnazione,non è integrabile o modificabile da parte dell?ufficio.

Articolo 14
Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbli­gati,invito a comparire, nel quale sono indicati:
gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2,anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indi­cando il proprio recapito.
La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L?impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio,formula al contribuente l'invito a comparire.
All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di accertamento di cui al comma 2 perde efficacia.

Articolo 15
Procedura per l'accertamento con adesione

L?accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 13 e 14 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichia­razione che ha formato oggetto di imposizione, il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione

Articolo 16
Atto di accertamento con adesione

L?accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
Nell'atto sono indicati,separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto.

Articolo 17
Adempimenti successivi

Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro trenta giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 16 con le modalità di cui al precedente art.12.
Per importi fino a L.200.000(duecentomila) il versamento dovrà avvenire in unica soluzione.
Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente anche ratealmente:
oltre L.200.000 e fino a L.500.000 in due rate trimestrali
oltre L. 500.000 fino ad un milione in quattro rate trimestrali
oltre un milione di lire fino a tre milioni in sei rate trimestrali
Oltre tre milioni di lire in otto rate trimestrali.
Sull?importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data del perfezionamento dell?atto di adesione.
In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il con­tribuente:
a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
b) dovrà corrispondere gli interessi al saggio legale, per ogni semestre compiuto,calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992,n. 504.

Articolo 18
Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 17 comma 2, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 3 o infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 6 dello stesso art. 17