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VENDITE DI LIQUIDAZIONE

Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente, per esitare in breve termine tutte le merci a seguito di:
1) cessazione dell' attività;
2) cessione dell'azienda;
3) trasferimento in altri locali;
4) rinnovo locali.
E' vietato il riferimento a procedure fallimentari o simili, è vietata inoltre la liquidazione col sistema del pubblico incanto.
Si possono effettuare in ogni momento dell'anno, per una durata non superiore a dieci settimane per i casi 1) e 2), non superiore a quattro settimane per i casi 3) e 4).
A decorrere dall'inizio della liquidazione è vietato introdurre nuove merci in negozio. E' necessaria una preventiva comunicazione al Comune da effettuarsi almeno 15 giorni prima della data di inizio della vendita, anche utilizzando l'apposito stampato, contenente: le generalità, l'ubicazione del negozio, il motivo per cui si effettua la liquidazione ed inoltre:
per il caso 1): una dichiarazione di avere già effettuato la comunicazione di cessione di attività (indicante la decorrenza), o atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa;
per il caso 2): una dichiarazione di avere sottoscritto un atto pubblico di cessione o una scrittura privata registrata;
per il caso 3): una dichiarazione di avere effettuato la comunicazione di trasferimento (indicante la decorrenza) , oppure di avere ottenuto l'autorizzazione al trasferimento (per le medie o grandi strutture di vendita);
per il caso 4): una dichiarazione di avere già effettuato la denuncia inizio attività (DIA) o avere ottenuto concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili, oppure una dichiarazione di effettuare il rinnovo degli arredi per almeno l'80%.
Al termine della liquidazione riguardante il caso 4), l'esercizio dovrà rimanere chiuso per il tempo necessario ai lavori.
Nella pubblicità devono essere riportati gli estremi della comunicazione al Comune.
Lo sconto o ribasso deve essere in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve comunque essere esposto (va indicato: il prezzo originario, la percentuale di sconto e il prezzo scontato).
Requisiti: 
Essere titolare di un esercizio commerciale in sede fissa o su aree pubbliche.
Documentazione
Comunicazione compilata anche sull'apposito stampato completa di:
- ubicazione del locale;
- data di inizio della vendita e relativa durata;
- merci poste in vendita e/o categorie merceologiche, con indicazione della qualità e del prezzo praticato prima della vendita e di quello che si intende praticare in occasione
della stessa.
La suddetta comunicazione deve essere corredata da una dichiarazione recante i seguenti elementi completi di data ed estremi, a seconda delle motivazioni per le quali si effettua la vendita.
In particolare:
1) per CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE:
- atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa o comunicazione di cessazione attività;
2) per CESSIONE DELL'AZIENDA O DI UNA SUCCURSALE:
- attto di cessione o scrittura privata registrata;;
3) per TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA IN ALTRI LOCALI:
- comunicazione di trasferimento al Comune di nuova destinazione;
4) per TRASFORMAZIONE O RINNOVO LOCALI:
- concessione, autorizzazione urbanistica o Denuncia di Inizio Attività (DIA) per realizzare le opere